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Farmacia: la decadenza dall'autorizzazione

Immagine del redattore: Avv Aldo LucarelliAvv Aldo Lucarelli


La decadenza dall'autorizzazione è un fenomeno previsto nel regio decreto del 1934 per una serie di circostante che possono sorgere durante la vita della Farmacia e/o della società della farmacia.


E, già, tale precisazione oggi è importante perché a seguito della riforma del 2017, anche le vicende della società che gestisce la farmacia possono costituire fenomeni che comportino la decadenza ove venga a verificarsi il "fallimento" della società.


Tale ipotesi non era possibile se non in ambito delle farmacie comunali, prima del 2017 per i farmacisti privati, che invece oggi, accanto all'ipotesi di fallimento imprenditoriale personale, possono annoverare l'ipotesi tutt'altro che remota del fallimento societario, della società che gestisce la farmacia, procedura che seguirà l'iter di qualunque altra società commerciale, con la nomina di un Curatore, di un Comitato dei Creditori, e la sorveglianza del Giudice delegato, tutto ordinario, se non fosse altro che l'elemento particolare della vicenda risulta la "decadenza" dalla autorizzazione all'esercizio, e quindi dalla restituzione al sistema pubblico dell'autorizzazione per la sede, che quindi tornerà ad essere gestita in via provvisoria e/o vacante, in attesa di un nuovo concorso farmacie.


Altri casi di decadenza sono la negligenza soggettiva del farmacista e la chiusura non autorizzata della sede. Se il primo caso, la negligenza andrà rintracciata nei profili comportamentali del farmacista titolare, e/o del direttore responsabile della sede assegnata, con particolare riguardo alle prescrizione del codice deontologico, e rispetto del divieto di commistione con l'attività medica, il secondo riguarda invece l'immotivata e prolungata (15 giorni) chiusura dell'esercizio farmaceutico, senza autorizzazione e senza il rispetto della roteazione per le farmacie di turno.


E' solo il caso di precisare che ad esempio non sussiste il reato di «comparaggio farmaceutico» per chi corrompe il medico di base al fine di fargli prescrivere ai pazienti i parafarmaci prodotti dalla propria azienda. Il reato, infatti, caratterizza soltanto le «specialità medicinali» o altro «prodotto farmaceutico» e non è dunque applicabile agli integratori che sono «prodotti alimentari»”. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. penale, con sentenza n. 51946 del 16 novembre 2018.





Altra ipotesi di decadenza è quella prevista per il mancato rispetto del pagamento dell'indennità di avviamento - art. 110 - per coloro che rilevano una farmacia già avviata.


Sul tema abbiamo già scritto molto, (Indennità al Farmacista Uscente) il tema è caldo in quanto abbiamo avuto modo di verificare divergenze tra Regioni e Regioni in merito alla quantizzazione, oltre che un orientamento che oggi scollega l'autorizzazione all'apertura della sede con l'effettivo pagamento dell'indennità, e lasciando quindi alle parti (farmacista uscente/farmacista subentrante), l'obbligo di trovare un accordo e/o la remissione ad un giudice per la quantizzazione.


Prima di chiudere la disamina (non abbiamo esaminati i casi piu' semplici di "morte" "rinuncia" "cittadinanza" "ispezioni") citiamo un recente caso del Consiglio di Stato ove il massimo organo amministrativo ha statuito che la prova effettiva del mancato funzionamento di una farmacia protratto nel tempo, puo' ricavarsi dagli accessi ispettivi e dai corrispettivi fiscali, e che, ove sussista la prova dell'effettivo non funzionamento non autorizzato, deve essere disposta la "decadenza" dall'autorizzazione, anche ove vi fossero potenziali acquirenti pronti a subentrare.


Ed infatti la fonte del potere esercitato dall’amministrazione risiede nell’art. 113, primo comma, lett. d), del r.d. n. 1265 del 1934, il quale dispone che il farmacista decade dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia in caso di chiusura non autorizzata dell’esercizio per un periodo superiore a quindici giorni. Trattasi di una norma a presidio del servizio pubblico sanitario, che impone ai titolari delle farmacie un’organizzazione idonea a evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio.


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