Il negozio in frode alla legge nel regime della #farmacia e dei #Farmacisti
Spendiamo considerazione su un concetto ben noto al nostro sistema civilistico meno usato nell'ambito farmaceutico e amministrativo, il “negozio in frode alla legge”.
Premettiamo che per “negozio” si intende un atto negoziale, quindi un contratto o una serie di contratti, che potranno quindi avere contenuto tipico, quindi perfettamente individuato nel codice civile (vendita,affitto, locazione, etc) o #atipico, ovvero creato dalla autonomia delle parti, si pensi al leasing, al factoring o a tutti i contratti – meritevoli di tutela – comunque riferibili ad uno schema concordato tra le parti e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cc.
La figura giuridica che emerge nella fattispecie sopra delineata volta cioè ad aggirare una legge, quindi è quella del negozio in frode alla legge.
Si tratta del fenomeno caratterizzato da un comportamento astrattamente lecito diretto a conseguire un risultato analogo a quello vietato da una disposizione di legge inderogabile, la quale viene aggirata attraverso l'appropriata utilizzazione di schemi normativi tipici.
Nel codice civile l'articolo 1344 cc prevede testualmente che la causa “si reputa altresì illecita” quando il contratto costituisce il mezzo per eludere 9l'applicazione di una norma imperativa, con conseguente sanzione di invalidità nella forma più grave (la nullità). In buona sostanza si assiste alla trasformazione di un modello legale tipico in uno strumento a fini illeciti, poiché il primo trascende la funzione che l'ordinamento espressamente gli assegna inserendosi in una fattispecie più vasta, secondo un'oculata combinazione di elementi: la funzione tipica del negozio subisce un'alterazione sostanziale grazie alla concreta articolazione del programma concordato dalle parti, e il risultato finale dell'operazione è proprio la predisposizione di uno schema causale allargato idoneo a realizzare lo scopo vietato. (Sul punto anche il T.A.R. Lombardia Brescia, oltre ad una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.)
In effetti, la donazione delle proprie quote – volta ad aggirare le norme concorsuali - si pone in contrasto con la già evidenziata ratio legis, poiché impedisce la redistribuzione mediante scorrimento della sede farmaceutica di provenienza e così perpetua la perdurante titolarità a mezzo di un prossimo congiunto (sotto la propria direzione): l’inibita monetizzazione contestuale è analoga al consolidamento della voce patrimoniale attiva.
#Trasformazione e successiva #donazione costituiscono quindi “negozio in frode alla legge ai fini #concorsuali, ma attenzione non sono atti vietati, né contrari alla legge, ove lo scopo quindi sia lecito o ammesso dalla legge.
Possiamo concludere quindi che allo stato dell'arte entra di diritto il “negozio in frode alle legge” tra gli istituti considerabili nell'alveo del diritto farmaceutico/amministrativo, con un ruolo predominante per la corretta interpretazione dei meccanismi oggi ammessi grazie agli schemi societari della norma 124 del 2017.
Come abbiamo avuto modo di evidenziar infatti tale figura deriva dal codice civile, articolo 1344 cc "contratto in frode alla legge", secondo cui “La causa si reputa illecita quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”. Il contratto in frode alla legge è quindi un contratto, tipico o atipico, che, apparentemente rispettoso della lettera della legge, in realtà è posto in essere per eludere una legge.
Se fino ad ora rare erano le analisi di “schermo #societario” rimesse ad altre branche del diritto – commerciale/finanziario – con la rivoluzione societaria bisognerà tenere conto del valore dello schermo societaria anche nell'alveo farmaceutico, in attesa che l'Adunanza Plenaria chiarisca i perimetri delle incompatibilità di cui all'articolo 8 della legge 362/1992.
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