Il direttore di farmacia può essere part time?
Il direttore può esercitare contestualmente in più farmacie?
In caso di contrasto tra Direttore e Titolare cosa accade?
Gli interrogativi nascono dal nuovo contesto avviato dalla legge 124/2017 che prevede la possibilità che una farmacia gestita da una società commerciale sia anche di soggetti non farmacisti, per quel che attiene alla proprietà delle quote però e non alla gestione.
Infatti i casi di sostituzione del direttore di farmacia sono tassativi ex lege e devono essere comunicati alla ASL competente con preavviso di almeno 3 giorni.
Ma allora sarebbe possibile un direttore part time, o un direttore che completi l'orario di un altro direttore?
La risposta é negativa e ciò alla luce della interpretazione fornita dal Ministero della Salute con una propria nota del 2019, il tutto per fugare i dubbi emersi nella prassi quotidiana.
Secondo il Ministero, “l’attuale quadro normativo non è compatibile con forme contrattuali di affidamento dell’incarico di direttore che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o con la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie, tanto più se si considera che, per effetto del recente intervento del legislatore, la compagine sociale di una società titolare di farmacia può essere costituita per intero da non farmacisti e che pertanto la figura del direttore di farmacia, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico,
rappresenta, in tali casi, garanzia di professionalità e competenza nell’esercizio di farmacia”.
Inoltre, prosegue la nota, “la legge 127/2017 (secondo noi si riferiva alla 124 e non alla 127 del 2017) se da un lato ha introdotto […] la significativa innovazione con riguardo alla possibilità che la direzione della farmacia di cui è titolare una società sia affidata anche ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell’idoneità […] dall’altro non ha apportato modifiche sostanziali al ruolo del direttore di farmacia ed al rilievo che questi riveste nella conduzione professionale della farmacia; tanto che nel sopracitato articolo 7, comma 4, conferma l’estremo rigore con riferimento alle cause che consentono una sostituzione temporanea del direttore, equiparando, in tale ambito, quest’ultimo al titolare individuale.
D’altro canto, anche l’art. 14 del DPR n. 1275 del 1991 […] nel prevedere i casi di sostituzione temporanea, dispone che il direttore della farmacia deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa. Previsione, questa, da leggere parallelamente con quella contenuta nel comma 1 dell’art. 11 della legge 362 del 1991 sulla base del quale il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della
farmacia e nel primo comma dell’art. 119 del TULLSS che enunci l’inscindibilità tra il farmacista imprenditore e il farmacista-professionista”.
É poi il caso di evidenziare che la figura del Direttore:
è responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari.
è garante e personalmente responsabile, nell’ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni.
eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia.
Ed infine:
Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice Deontologico il farmacista direttore ha il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine.
Il direttore può esercitare contestualmente in più farmacie?
Gli interrogativi nascono dal nuovo contesto avviato dalla legge 124/2017 che prevede la possibilità che una farmacia gestita da una società commerciale sia anche di soggetti non farmacisti, per quel che attiene alla proprietà delle quote però e non alla gestione.
Infatti i 'casi di sostituzione del direttore di farmacia sono tassativi ex lege e devono essere comunicati alla ASL competente con preavviso di almeno 3 giorni.. al titolare diremmo noi.
Ecco quindi una nuova ipotesi di contrasto tra due figure oggi apicali ma di difficile convivenza, il Titolare della Farmacia ed il Direttore.
In entrambi i casi parliamo di figure di vertice, ma mentre la prima, il titolare, ad esempio proprietario delle quote della società, avrà un compito manageriale amministrativo, il secondo, il Direttore avrà invece la responsabilità della gestione del servizio farmaceutico sanitario reso dal presidio farmacia.
Da qui uno scomodo quesito, cosa accade in caso di contrasto tra il Direttore ed il Titolare?
Tra i due chi prevale? Il proprietario o il Direttore?
Chiaro che il Direttore pur avendo una funzione di grande responsabilità sarà sempre tenuto al rispetto del vincolo lavorativo per ciò che attiene ad esempio agli orari ed alle ferie, ma attenzione che secondo normative vigenti, il Direttore è responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia ed inoltre dovrà personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa
Come rappresentato in un altro articolo, è ipotizzabile che nelle realtà in cui sia facile un contrasto operativo tra il Titolare della Farmacia ed il Direttore, o piu' direttori ove la società detenga piu' sedi, sia applicabile un Codice Etico, ovvero un codice comportamentale accettato dalle parti (Titolare, Direttore, Lavoratori) in cui regolamentare quei comportamenti border line che attengono sia alla gestione della vita della farmacia come impresa che alle gestione della farmacia come presidio farmaco-sanitario. Un codice in cui vengano stabiliti i ruoli ed i confini e si stabilisca anche la modalità di risoluzione della controversia, e cio' al fine di evitare contrasti duri e puri all'interno della compagine aziendale.
Si immagini infatti della necessità di regolamentare i comportamenti in quelle situazioni in cui il Titolare, anche nella forma di Consiglio di Amministrazione, e/o Amministratore abbia divergenza di vedute con il direttore di farmacia, che sarà sempre un lavoratore subordinato, ma con profili decisionali e di responsabilità che non possono essere sottodimensionati, soprattutto alla luce delle norme di cui abbiamo già parlato.
Oggi in caso di contrasto tra le due figure sembra ancora prevalere la tesi che il Direttore, quale garante dell'organizzazione complessiva della Farmacia, avrà un ruolo preponderante nella gestione, seppure negli stretti spazi della proprietà altrui.
Comments