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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia e società di capitali.




La legge 124 del 4 Agosto 2017 come ben noto ha modificato in modo rilevante le regole sulla titolarità delle farmacie private, consentendo l’ingresso nel settore da parte di investitori, indipendentemente dal possesso di un’abilitazione.


Ad oggi è in cantiere il disegno di legge che renderà la laurea in farmacia direttamente abilitante e ciò creerà sicuramente ulteriori criticità tra gestione e titolarità.

Fortunatamente dopo intervento normativo del 2017 è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 5 febbraio 2020 a chiarire i nuovi limiti della normativa in tema di partecipazioni societarie ed incompatibilità, ed i limiti delle società speziali.

Per la Corte Costituzionale 11 febbraio 2020 la causa d’incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge 362/1991 non è riferibile ai soci di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia.. trattasi quindi di soci di investimento.

In sintesi la Corte precisa che “l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo - che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l’esercizio esclusivamente a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale -, coerente (quella incompatibilità) non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale, ecco quindi i soci di investimento. Innovazione, quest’ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità che la titolarità nell’esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli farmacisti iscritti all’albo e in possesso dei requisiti di idoneità. Ragion per cui non è neppure più ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio”. Prosegue quindi la Corte che “essendo consentita, nell’attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, nè in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l’incompatibilità “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato”, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991”.


La partecipazione alle società speziali è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Il medico non può essere socio di farmacia, né avere una partecipazione agli utili, anche se non esercita la professione, ma è solo iscritto all’albo.

La legge 124 del 2017 ha imposto il limite massimo al controllo diretto o indiretto di non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, superando il vecchio sistema di quattro farmacie nella medesima provincia.








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