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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia e la conferenza di servizi farmaceutici Comune Regione


È ammissibile l'istanza del singolo Farmacista rivolta al Comune per sollecitare la revisione della pianta organica comunale?



Tale quesito nasce dalla problematica relativa ai confini delle farmacie ogni qual volta sia necessario l'intervento pubblico per poter aprire o trasferire una sede.


Si pensi al caso in cui il vincitore di concorso si trovi alle prese con nuove zone poco servite oppure ove è necessario coordinare l'attività del Comune ( per la revisione della pianta organica) con le decisioni Regionali ad esempio in caso di concorso.



Farmacia e la conferenza di servizi farmaceutici Comune Regione


La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.


Secondo quanto previsto dalla legge 241 del 1990 articoli 14 e seguenti, la conferenza può essere istruttoria (per esaminare gli interessi pubblici coinvolti in un procedimento o trovare soluzioni condivise a problematiche comuni), preliminare (per avere indicazioni sulle condizioni per l’ottenimento, nelle successive fasi progettuali, di pareri e autorizzazioni relativi a interventi di particolare complessità e insediamenti produttivi di beni e servizi) o decisoria (per acquisire autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari alla conclusione positiva di un procedimento e quindi per “decidere” in modo collegiale relativamente ad un determinato progetto).


La conferenza di servizi decisoria a sua volta può svolgersi in modo "semplificato", senza riunioni fisiche e con la sola trasmissione di documenti o "simultanea" nei casi di decisioni o progetti complessi, nei quali ad esempio ad avviso di chi scrive rientra la vicenda del presente articolo.

Esiste un diritto del singolo ad ottenere l'attività di revisione della pianta organica farmacie?


Un privato farmacista può richiedere l'indizione di una conferenza di servizi?


È opportuno premettere che il provvedimento di revisione della pianta organica è un atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 652).



Farmacia e la conferenza di servizi farmaceutici Comune Regione


Quindi trattandosi di atto di pianificazione, e dunque di atto programmatorio, finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai singoli farmacisti in ragione dell'espressa esclusione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990.


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Su tale punto abbiamo visto recenti pronunce del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 29 luglio 2016,e del Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2012).



Non appare ammissibile infatti una revisione "autonoma" sollecitata al di fuori dei confini temporali individuati, il ché discende, ad avviso di chi scrive, dalla calendarizzazione operata dal legislatore.

L'atto di revisione della dotazione organica delle farmacie ai sensi dell'art. 2, c. 2, della l. n. 475 del 1968, nel testo integrato dal d.l.. n. 1/2012 è qualificabile come atto ad emanazione obbligatoria, da eseguirsi nell'anno "pari" sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno "dispari" che lo precede.


Pertanto, è inammissibile per la giurisprudenza amministrativa, il ricorso concernente la diffida proposta da un farmacista volta a sollecitare la revisione della pianta organica delle farmacie allorquando il termine per procedere alla revisione biennale delle farmacie, che cade al 31 dicembre di ogni anno pari, non era ancora scaduto. (Tar 2248/19)



Se, in linea generale, deve essere riconosciuta l'ammissibilità dell'azione avverso l'inerzia delle amministrazioni competenti in ordine alla revisione biennale delle piante organiche delle farmacie - il cui concreto esito, tuttavia, discende dalle valutazioni discrezionali da effettuarsi alla luce dei parametri normativi previsti, con conseguente preclusione per il giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa alla soppressione di una sede farmaceutica ritenuta dall'istante sovrannumeraria - affinchè possa ravvisarsi un silenzio illegittimo occorre che sia venuto a scadenza il previsto termine per provvedere.



Trattandosi di obbligo discendente dalla legge, cui deve darsi adempimento secondo una determinata cadenza temporale, l'istanza del privato non è idonea a fondare un autonomo obbligo di revisione al di fuori dello schema temporale legalmente previsto, potendo solo assumere valenza sollecitatoria una volta scaduto inutilmente il relativo termine.


La revisione della pianta organica, l'adattamento a nuove o sopraggiunte necessità territoriali ed il coordinamento con l'Ente Regionale sono atti amministrativi programmatori con ricadute urbanistiche che richiedono quindi una concertazione a piu' livelli, ferma la discrezionalità del Comune nella organizzazione territoriale del servizio e della capillarità.

Il farmacista ha quindi si la possibilità di proporre una istanza volta alla sollecitazione dell'attività da parte della Pubblica Amministrazione- Comune, ma l'eventuale mancata risposta, silenzio, sarà quindi illegittima ogni volta in cui non sia aperto un procedimento sull'istanza stessa, in conclusione quindi per quanto attiene alla revisione della pianta organica l'istanza non potrà costituire un obbligo ulteriore per il Comune oltre quello già previsto dalla legge.




Per concludere quindi in caso la vicenda coinvolga piu' enti amministrativi, come nel nostro caso Comune/Regione ed anche soggetti terzi quale l'ordine dei Farmacisti e la ASL di competenza, sarà possibile per l'amministrazione procedente (Regione o Comune) quindi l'amministrazione che si prende carico della problematica, effetture una conferenza dei servizi a cui il privato farmacista potrebbe partecipare in via residuale (art 9) nel caso in cui dal provvedimeto in emanazione possa derivare un pregiudizio.


Ricordiamo tuttavia che non l'indizione della conferenza dei servizi può essere sollecitata dal privato ma la convocazione rimane facoltativa da parte dell'ente.




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