Farmacia, la prelazione da parte del Comune, le fasi del procedimento e la normativa Farmaceutica regionale.
La normativa e la giurisprudenza si occupano spesso del fenomeno della prelazione Comunale per le farmacie. Tale peculiare meccanismo è previsto dalla normativa del 1975 secondo cui
La titolarita' delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica puo' essere assunta per la meta' dal comune.
Ecco quindi che le farmacie si possono rendere vacanti per una serie di motivi non ultimo quello della decadenza dell'autorizzazione di cui abbiamo già parlato in altro contributo.
Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie
di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di societa' di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della societa', prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarita'.
All'atto della costituzione della societa' cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli
anzidetti farmacisti.
La prelazione comunale è alternativa al concorso farmacie.
Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie
il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il
coniuge farmacista purche' iscritti all'albo.
e quindi
Il diritto di prelazione è previsto dall’art. 10, comma 3, l. 475/1968 che recita: “L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.”.
Il successivo comma 4 prevede che: “ Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.”. E’ evidente che attualmente, al medico provinciale ed alla giunta provinciale amministrativa, si è sostituisce la Regione.
Come ha avuto modo di precisare il TAR, l'esercizio della prelazione da parte del Comune è un momento differente, una fase differente della effettiva gestione della stessa, e da ciò consegue un riflesso in termini di tempo.
Oggi infatti è possibile per il Comune dopo la riforma del 1991 assumere la gestione con Società pertanto il termine dei 30 giorni per la nomina del direttore della Farmacia deve ritenersi non applicabile ove sia necessario costituire una società e la farmacia non sia gestita direttamente dal Comune. Peraltro, secondo la giurisprudenza, il termine di cui al comma 4 dell’art. 10 citato è meramente ordinatorio ( T.a.r. per la Campania sez. V 3 settembre 2019 ; 22 giugno 2017).
Il termine per l'individuazione o costituzione del socio privato che operi dal Comune è determinato dalla normativa regionale applicabile, che detta una tempista al fine di completare l'iter che porti alla effettiva gestione dell'attività.
In alcune regioni ad esempio tale termine è compreso da 180 giorni a 365 giorni nel senso che tale procedimento deve essere attivato entro 180 giorni dalla scelta e concluso nei successivi 185 giorni dando quindi vita ad un termine di un anno solare, pena la decadenza a carico del Comune.
Ecco quindi che la prelazione comunale oggi è un procedimento complesso e regolamentato attentamente in ogni sua fase, sebbene i termini interni della procedura, soprattutto quello inerente il Bando è un termine ritenuto ordinatorio.
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