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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacie e finanziamenti dai familiari

Farmacisti, come avere un aiuto esterno da un familiare o investitore senza ricorrere alla formazione di una società?


Con questo articolo cerchiamo di indicare due schemi contrattuali poco conosciuti ma già utilizzati nel mondo del diritto farmaceutico e delle ditte individuali,


come nel caso di piccole farmacie rurali o sedi di minori dimensioni

Cerchiamo di rispondere ad un quesito relativo a forme di contratto alternative alla ditta individuale ed alla società nella gestione della Farmacia.


Esiste una terza strada di collaborazione alternativa al binomio farmacista individuale/società?


Parliamo della associazione in partecipazione.


Con il contratto di associazione in partecipazione nella farmacia l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

L'apporto potrà essere solo di capitale infatti non é possibile estendere tale accordo a forme di lavoro subordinato.



Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro, e cio' a seguito della riforma del 2015 che ha espressamente escluso l'apporto di lavoro al fine di evitare una sovrapposizione con un rapporto di carattere subordinato mascherato da una associazione in partecipazione.



La distinzione principale poi risiede nel rischio di impresa che è presente nel contratto di associazione mentre manca nei rapporti subordinati, e cio' quale controprestazione alla partecipazione agli utili ed alle perdite.



Una particolare figura è data dal contratto di cointeressanza.


Tale contratto già usato in passato nel diritto farmaceutico tra farmacisti e non farmacisti è volto a coinvolgere nel finanziamento un terzo soggetto estraneo alla farmacia, il quale avrà diritto ad utili dell'impresa.



Infatti con la cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite è il contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite nei limiti di quanto apportato della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.


Il contratto, con il quale il farmacista, in corrispettivo di finanziamenti occorrenti per la sua attività, si impegni al versamento di una percentuale degli utili netti (cointeressenza), non implica la costituzione di società o comunione di beni con il finanziatore, e, pertanto, non incorre in sanzione di nullità, sotto il profilo della violazione dell'inderogabile principio dell'inscindibilità della titolarità della farmacia dalla titolarità della gestione del relativo servizio e dell'azienda (artt. 11 e 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475). Cass. Civ. 2091/1990.

Farmacie ed i finanziamenti (da familiari)


in tema di esercizio di farmacia, il contratto di associazione in partecipazione tra il titolare del servizio, in qualità di associante, ed un terzo, nonché, in generale, i patti che conferiscono a terzi solo diritti di cointeressenza economica, lasciando all’associante la titolarità, l’amministrazione e la gestione della farmacia, non si pongono in contrasto con gli artt. 11e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che vietano la scissione della titolarità dell’impresa e della sua gestione dalla responsabilità del servizio farmaceutico” .(Cass. Civ. 7525/2014)




Tale contratto, unitamente all'associazione in partecipazione (leggi qui) oggi un po' in desuetudine, sono stati molto utilizzati in passato sia per finanziare le farmacie di farmacisti con ditta individuale, sia per compensare problemi successori in favore di cointeressati non farmacisti. Oggi tali previsioni appaiono pareggiate dai meccanismi societari della riforma data dalla legge 124 del 2017 sebbene mantengano una loro certa autonomia.


In conclusione ove si voglia apportare un supporto di capitale alla farmacia o ad una impresa svolta in modo individuale é possibile ricorrere agli schemi di “co-interessanza” o di “associazione in partecipazione” senza dover necessariamente trasformare la propria ditta individuale in una società.



Il caso tipico é l’aiuto familiare di un genitore al figlio o coniuge nella gestione della propria attività individuale.



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