La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
E quindi?
pertanto i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.
Quindi l'assegno di mantenimento si differenzia sostanzialmente dell'assegno di divorzio.
Quindi quale criterio?
Per definire la cifra dell’assegno di mantenimento il giudice deve tenere conto anche del tenore di vita garantito dall’uomo negli anni successivi alla interruzione definitiva della loro convivenza sotto lo stesso tetto...
E se il coniuge non si è attivato per cercare lavoro?
... a nulla rilevando che la moglie non si sia attivata per trovare una adeguata occupazione e che non abbia richiesto il c.d. “reddito di cittadinanza”.
Questi i recenti principi sanciti dalla Corte di Cassazione 2023 n. 8929.
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