Rispondiamo ad una domanda sovente che giunge,
Come si calcola l'assegno in caso di separazione e divorzio?
L’assegno divorzile, deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri di cui all’art. 5, comma 6, Legge n. 898/70, essendo volto non a ricostituire il tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ricordiamo infatti che la legge 898 del 1970 all'articolo 5 prevede che
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Tutto ciò premesso, per il riconoscimento e il calcolo dell’assegno divorzile il giudice deve valutare:
a) l’impossibilità oggettiva dell’ex coniuge a procurarsi mezzi economici adeguati a garantirsi un tenore di vita dignitoso;
b) il contributo offerto alla formazione del patrimonio della famiglia;
c) il contributo offerto alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge;
d) la perdita di opportunità lavorative, professionali e di formazione dovuta alle scelte operate a favore del nucleo familiare.
Questi in sitentesi i parametri utilizzati dalla giurisprudenza per la determinazione dell'assegno.
Ogni caso tuttavia andrà analizzato in considerazione delle specifiche caratteristiche del caso e delle richieste delle parti.
Ricordiamo infatti che in accordo tra gli ex si potrà concordare secondo parametri differenti determinati dalle parti.
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