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Avv Renata Angelini

Famiglia, i pignoramenti e le ipoteche dalla ex moglie!

È possibile che la ex moglie possa utilizzare il credito derivante dalle scadenze delle separazione o del divorzio per iscrivere una garanzia ipotecaria sui beni dell' ex marito?


In sintesi la ex moglie può comportarsi come una banca in caso di mancato pagamento delle rate del mutuo?


La risposta è affermativa, infatti la Cassazione in una prima pronuncia del 2023 ha statuito che ai sensi dell’art. 2818 c.c. ogni sentenza che comporta la condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni, da liquidarsi successivamente, è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore, pertanto, anche nel caso di sentenza di divorzio o separazione o di decreto di omologazione della separazione consensuale, a prescindere dall’espressa previsione in tal senso.


Ciò premesso, quindi l’ex moglie può richiedere e ottenere l’iscrizione ipotecaria sui beni dell’ex marito quale garanzia per il versamento dell’assegno di mantenimento


dei figli previa verifica da parte del giudice della sussistenza del pericolo di inadempimento.


Invece cosa accade alle spese straordinarie?



sebbene non sussista un obbligo di ripartizione obbligatoria per spese voluttuarie non approvate o straordinarie, non sussiste nemmeno un vero e proprio diritto di "blocco" di tali spese. Sarà quindi onere del coniuge che riterrà tale spesa imprescindibile, affrontarla con il rischio di non vedersi riconosciuta la metà.

Passando al regime delle spese, utilizzando le parole della giurisprudenza considereremo spese #straordinarie e quindi escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento, quelle relative ad eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita del figlio minore, oppure episodiche.



Sono invece spese #ordinarie – e dunque incluse nell’assegno di mantenimento, le spese che ricorrono frequentemente, quotidianamente e sono quindi cicliche ed imprescindibili per la normali esigenze di vita della prole.










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