L’autorizzazione della farmacia può essere dichiarata decaduta ove a seguito di procedura fallimentare non venga approvato il concordato nei successivi 15 mesi di gestione provvisoria, ai sensi dell’art 113 del testo unico.
In tali casi il curatore designato dal Tribunale Fallimentare potrà affidare allo stesso farmacista uscente la gestione provvisoria al fine di cedere l’autorizzazione e quindi monetizzare per ripartire l’attivo tra i creditori intervenuti.
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L’esercizio provvisorio deve essere autorizzato dalla Asl/Asp ed é volto a preservare l’azienda così come il servizio farmaceutico di zona (zona di competenza) ed evitare il ben più severo rimedio della decadenza dell’autorizzazione.
Data la complessità e la specificità della materia di diritto farmaceutico il curatore potrà avere degli ausiliari tra cui anche lo stesso farmacista titolare.
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É possibile procedere alla vendita della farmacia (avviamento/autorizzazione/immobilizzazioni/giacenze/crediti e cespiti aziendali) anche mediante un procedimento competitivo all’interno del concordato preventivo previa autorizzazione decreto del Tribunale.
Particolare questione merita il rispetto dei termini, attenzione alla decadenza prevista dall’art 113 del testo unico lettera d) per la chiusura protratta da oltre 15 giorni dalla data del fallimento, che potrebbe, ( condizionale d’obbligo) portare all’avvio di un procedimento di decadenza da parte della Asl/Asp in caso di mancata comunicazione tempestiva da parte del curatore per l’esercizio provvisorio, che a sua volta é soggetto al termine perentorio di 15 mesi di gestione, all’interno del cui spazio temporale é necessario calare la procedura con concorsuale e quindi di vendita competitiva.
Casi isolati segnalano l’affitto dell’azienda farmacia in vista della cessione sebbene come affrontato in altri articoli l’azienda farmacia non potrebbe essere oggetto di affitto d’azienda sebbene in tale ipotesi sarebbe logico in vista di una imminente ed obbligatoria cessione.
La farmacia ed il suo titolare nell’iter fallimentare tra problemi di diritto farmaceutico e procedurali
Altro aspetto da segnalare é la eventuale mala gestio della farmacia e della relativa liquidità di cassa in caso di fallimento. Si segnalano di procedimenti penali ex art 216/219 legge fallimentare per bancarotta.
l’ampiezza delle tematiche non ci consente di dilungarci oltre, leggi il blog o contattacii i per il tuo caso specifico.
Avv Aldo Lucarelli
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