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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Edilizia: Il vincolo paesaggistico ed il titolo edilizio...


l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.


Quale é il rapporto tra Assenso Paesaggistico e Permesso di Costruire?

Il titolo edilizio ed il vincolo paesaggistico, due strade autonome con una stessa direzione. Vediamo come si incontrano senza scontrarsi, nel senso che la presenza di una delle due non è sufficiente per l'altra!


Il titolo edilizio ed il vincolo paesaggistico, due strade autonome con una stessa direzione. Vediamole con l'avvocato amministrativista Aldo Lucarelli
Vincolo Paesaggistico e Titolo Edilizio


I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti.


Ne deriva che il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico non coincide con la disciplina urbanistico edilizia.


Sussiste quindi una specifica disciplina dettata per il vincolo paesaggistico secondo cui il parametro paesaggistico non coincide con la disciplina urbanistico edilizia,


E quindi


la valutazione di compatibilità paesaggistica è connaturata all’esistenza del vincolo paesaggistico ed è autonoma dalla pianificazione edilizia..


Ne deriva che nella ipotesi in cui siano stati rilasciati i titoli edilizi, pur in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato.


Tale esito si porrebbe in contrasto con il principio espresso dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 196/2004), secondo la quale l’interesse paesaggistico deve sempre essere valutato espressamente anche nell’ambito del bilanciamento con altri interessi pubblici, nonché con la giurisprudenza che, nelle materie che coinvolgono interessi sensibili, quale quello paesaggistico, limita l’istituto del silenzio assenso solo al ricorrere di previsioni normative specifiche e nel rispetto di tutti i vincoli ordinamentali (Cons. St. n. 6591/2008).


Risulta in sintonia con quanto appena ricordato il dato per cui esiste un principio di autonomia anche tra l’illecito urbanistico-edilizio e l’illecito paesaggistico, come anche un’autonomia tra i correlati procedimenti e regimi sanzionatori (Cons. St. 2150/2013).


Il Vincolo Paesaggistico ed il Titolo Edilizio sono quindi due aspetti autonomi seppur coincidenti per l'interesse del privato che non potrà subordinare l'uno all'altro né sottovalutare la sussistenza di entrambi.

In caso di procedura amministrativa quindi sarà necessario verificare la sussistenza di entrambi prima di poter avviare i lavori edili. Il Tar sarà l'ultimo rimedio ove uno dei due venga a mancare per errori di istruttoria e/o di valutazione da parte delle amministrazioni coinvolte.


Attenzione però a non dare per scontato il rilascio del nulla osta paesaggistico ove il titolo edile sia regolare!







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