Quante volte è giunta la notizia di un accertato abuso edilizio a cui tuttavia non è seguita nessuna attività ripristinatoria da parte del Comune?
Con la legge 120 del 11 settembre 2020 per fare fronte alla sempre crescente carico di lavoro a cui sono soggetti gli uffici tecnici dei Comuni, ed ancor di piu' al fine di ovviare alle inerzie dei Comuni italiani, è stato disposta la modifica dell'art. 41 del testo unico in tema di leggi edilizie, DPR 380/01 che ha previsto l'intervento diretto del Prefetto in caso di inerzia degli uffici comunali per i casi di abusi edilizi da rimuovere con demolizione accertata.
Infatti in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.
Per la materiale esecuzione dell'intervento esecutivo di abbattimento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
Al fine di coordinare i rapporti tra Prefettura e Comune, è inoltre previsto che entro il termine di 180 giorni i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.
Va tuttavia precisato che il potere del Prefetto è un potere "sussidiario" ed in caso di inerzia da parte del Comune, tant'è che la Cassazione nella pronuncia 46194/2021 ha precisato che la nuova legge (120/2020) non ha inciso sulle attribuzioni del giudice dell’esecuzione di sospendere o revocare l’ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza di condanna.
L'intervento del Prefetto quindi rimane un rimedio "ulteriore" e soggetto a precisi limiti.
Comments