Questo è quanto emerge dalla recente sentenza con cui il Consiglio di Stato in tema di autotutela amministrativa ed obbligo di motivazione.
Ed infatti in linea di diritto i provvedimenti di annullamento in autotutela sono attratti all’alveo normativo dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 che, ha riconfigurato il relativo potere attribuendo all’Amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario dell’atto;
Bene la discrezionalità amministrativa, ma esistono limiti?
Si ma prima vi sono i requisiti.
Secondo l'Adunanza plenaria (sentenza 17 ottobre 2017 n. 8), si rivela come i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi siano costituiti 1) dall'originaria illegittimità del provvedimento, 2) dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tuttavia tutto cio' tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari;
E poi vi sono i presupposti per l'esercizio. L’esercizio del potere di autotutela è dunque, anche in materia di governo del territorio, espressione di una rilevante discrezionalità che non esime l’Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti e l'ambito di motivazione esigibile è integrato dall'allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dall’eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l’Amministrazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV 7 settembre 2018 n. 5277);
In materia Edilizia l'autotutela deve essere esercitata in tempo ragionevole.
in particolare, in materia di edilizia, il potere di autotutela deve essere esercitato dall'Amministrazione competente entro un termine ragionevole e supportato dall'esternazione di un interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione del titolo edilizio tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell'autorizzazione edilizia; E con motivazione di interesse pubblico concreta.
di conseguenza, nell'esternazione dell'interesse pubblico l'Amministrazione deve indicare non solo gli eventuali profili di illegittimità ma anche le concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità in ipotesi violata, che inducono a porre nel nulla provvedimenti che, pur se illegittimi, abbiano prodotto i loro effetti
Esiste tuttavia un corollario in caso di atti mendaci e/o falsi che non richiedono una repressione immediata.
Ed infatti in tale materia va comunque ribadito che la p.a. nell'esercitare i propri poteri di autotutela gode di discrezionalità, dal momento che le rappresentazioni non veritiere non determinano l'insorgenza di un interesse in re ipsa dell'Amministrazione al ripristino della legalità violata, in quanto l’asserito “mendacio” (o dichiarazioni non veritiere) non obbliga l'Amministrazione all'esercizio dei poteri inibitori e repressivi invocati, che, presupponendo la non conformità dell'atto alle vigenti norme edilizie e urbanistiche, richiede anche la ricorrenza dell'ulteriore presupposto dell'interesse pubblico al ritiro dell'atto, valutato tenendo anche conto degli interessi privati in gioco (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 21/12/2021 , n. 8495);
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Conclusione:
Per l'esercizio dell'attività di autotutela la Pubblica Amministrazione deve dare seguito a:
- una necessaria attività istruttoria concreta sullo stato dei luoghi,
- no uso astratto del potere amministrativo pubblico.
- individuazione concreta degli interessi pubblici sottesi tutelati.
- il tutto con un onere motivazione in capo alla Pubblica Amministrazione.
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