Il ritardo nel pagamento di una rata alla Cassa Edile non costituisce circostanza significativa incidente sulla regolarità della posizione contributiva della società ausiliaria, al punto da determinarne l’esclusione.
Anche i pagamenti (in ritardo) effettuati in un’unica soluzione, sebbene in ritardo rispetto alla scadenza dovuta, non possono riflettersi negativamente sulla regolarità del DURC richiesto dall'impresa.
Regola di buona amministrazione è infatti il principio secondo cui per il requisito di partecipazione alle gare pubbliche della regolarità contributiva deve persistere per tutta la procedura di gara e anche nella fase esecutiva:
infatti l’accoglimento di un’istanza di rateizzazione del debito pone nuovamente l’impresa in condizione di regolarità e, quindi, con possibilità di partecipare alla procedura (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 giugno 2013, n. 15).
Ai fini del possesso del requisito di regolarità la previa istanza di rateizzazione e la conseguente approvazione della rateizzazione dei pagamenti da parte degli enti previdenziali è sufficiente in assenza di atti successivi di questi ultimi idonei ad incidere in senso contrario sulla regolarizzazione accordata;
Tanto è in linea con la disciplina di settore di cui all’art. 3 D.M. 31 gennaio 2015 sul documento di regolarità contributiva a mente del quale “La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti”. Inoltre, per quanto di interesse, l’art. 3, comma 2, lett. b) dello stesso decreto aggiunge che la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di sospensione di pagamenti in forza di disposizioni legislative.
La correttezza del ragionamento non è scalfita neppure dalla normativa sopravvenuta di cui all’art. 8 del d.l. n. 76 del 16.7.2020, incidente sulle modalità di verifica della regolarità contributiva, ci si riferisce alla nota INPS "Messaggio n. 2998" del 30.7.2020 laddove si precisa, con rifermento alla portata della norma che: "il quadro normativo così delineato riconduce in capo alla stazione appaltante/amministrazione procedente la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.").
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