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E' possibile derogare alla perimetrazione della farmacia?

Facendo eco ad alcune richiede anche di Enti in merito alla possibilità di derogare ad una rigida perimetrazione delle sedi farmaceutiche a vantaggio dei flussi quotidiani di spostamenti di cittadini nel Comune, riportiamo stralci di giurisprudenza utile ad individuare una soluzione al quesito.


Farmacie, é possibile giustificare una revisione di pianta organica sulla base dei flussi quotidiani di spostamento dei cittadini anche a discapito del rapporto abitanti per sede?

La risposta alla luce della recente giurisprudenza appare positiva anche in vista dei limiti imposti alla verifica giurisdizionale rimessa al Tar.


E' possibile derogare alla perimetrazione della farmacia?
E' possibile derogare alla perimetrazione della farmacia?

E' possibile derogare alla perimetrazione della farmacia?

In termini legislativi ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 475 del 1968: “1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”, sicché risulta pacifico sulla base di tale disposizione generale che anche nelle aree scarsamente abitate deve essere garantito l’accesso al servizio sanitario, potendo quindi il Comune disporre l’apertura di farmacie in deroga al criterio demografico sopra richiamato, risultando comunque prevalente l’esigenza di garantire a tutti la fruibilità del servizio farmaceutico. (Tar Bologna 208/2025).



Per il caso specifico della Regione Emilia Romagna poi la la legge Regionale 2/2016 all’art. 3 stabilisce che: “La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie, come previsti dalla disciplina statale” e le stesse linee guida regionali evidenziano che ai fini della revisione della pianta organica delle farmacie “il criterio demografico è il criterio che si applica in via ordinaria”, potendosi quindi far riferimento a criteri derogatori in casi eccezionali, laddove il Comune ne ravvisi l’opportunità.


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E con riferimento al potere dell’Ente Comunale di stabilire le sedi dove dislocare le farmacie, anche in deroga al predetto criterio demografico, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere la sussistenza di un’ampia discrezionalità amministrativa, stante la ratio di garantire la capillarità del servizio farmaceutico, obiettivo che impone di non ritenere rigido il criterio del numero di abitanti per ciascuna farmacia, potendo quindi il Comune determinare l’ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una vasta gamma di esigenze,


come i flussi quotidiani di spostamento

per motivi di lavoro, di affari, anche di chi non è residente (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 1659 del 2016, n. 5312 del 2018, n. 223/2018 e TAR Bologna 208/2025).




in altri termini, “per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al Comune stabilire le zone nelle quali collocare le nuove farmacie con un’attività che, a dire il vero, “risulta svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi””, (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 3410 del 2022), essendo quest’ultimo il principale criterio da utilizzare in materia (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 4391 del 2014, n. 618 del 2018), a tutela del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1976 del 2020).



Ne deriva che il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è come visto quella di assicurare una più capillare presenza delle farmacie sul territorio per garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (vedi T.A.R. Napoli, sentenza n. 5691 del 2021, T.A.R. Bologna, sentenza n. 471 del 2022).

Ed il ruolo del TAR sulle revisioni della pianta organica delle farmacie?

la discrezionalità esercitata in materia dal Comune risulta sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza o errore di fatto (vedi Tar Bologna, sentenza n. 554 del 2018, Consiglio di Stato, sentenze n. 8759 del 2021 e n. 2652 del 2018)


Avv Aldo Lucarelli

Diritto Farmaceutico



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