Ci è stato chiesto se sia ammissibile ipotizzare l'istituzione di un doppio dispensario Farmaceutico e se lo stesso nella duplice ipotesi istitutiva sia gestibile da un solo farmacista..
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È il caso di quelle località, soprattutto di carattere turistico recettivo per le quali l'impennata della popolazione avviene in modo repentino in un territorio esteso ma appartenente ad un singolo comune, ove ad esempio insiste un'unica farmacia.
Da qui il quesito, è possibile un doppio dispensario nel medesimo (vasto) territorio?
È ammissibile la gestione in capo ad un solo farmacista - titolare di sede - la gestione di due dispensari?
La risposta è affermativa, almeno seguendo le linee guida della giurisprudenza che abbiamo rintracciato.
Sia dal punto di vista letterale che logico-sistematico, al contrario, deve ritenersi che l’apertura dei dispensari nelle località turistiche prescinda dai criteri restrittivi di contingentamento di cui all’art. 1 della l. 475/1968, sia perché l’ultimo capoverso dell’art. 1 della l. 221/1968, letteralmente, utilizza il plurale allorchè prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali, le regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici;
sia perché, nell’organizzazione generale del servizio farmaceutico, il dispensario stagionale costituisce all’evidenza un servizio aggiuntivo, che prescinde dalla dotazione delle farmacie nella pianta organica, dato il suo carattere temporaneo, connesso unicamente all'incremento momentaneo della popolazione, al fine di rendere più agevole l'acquisto di farmaci, e in quanto tale non è assimilabile all'ordinario servizio farmaceutico, tanto è vero che esso è privo di circoscrizione e di autonomia tecnico-funzionale (C.d.S., sez. IV, 25/03/2003, n. 1554).
Unico limite desumibile dalla norma all’istituzione, in via eccezionale, di dispensari stagionali in aggiunta alle esistenti farmacie è rappresentato dal fatto che si tratti di località turistica con numero di abitanti normalmente non superiore a 12.500, avente le caratteristiche di aggregato urbano a sè stante rispetto all'intero territorio comunale per connotati geo - antropologici e socio – economici.
E’ stato, infatti, osservato che con la recente normativa di c.d. “liberalizzazione delle farmacie” (art. 11, del d.l. 1/2012) si sono coniugate due finalità: quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, garantendo l'equa distribuzione nel territorio delle farmacie e, in tal modo, una migliore accessibilità del servizio, nonchè quella di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all'ingresso di nuovi operatori sul mercato, pur assicurando, al contempo, che il numero delle farmacie sia proporzionato (con riferimento ad un parametro numerico ridotto rispetto al passato) alle dimensioni demografiche dei Comuni, così che i nuovi esercizi possano contare, al pari di quelli esistenti, su un bacino di utenza potenziale in grado di assicurare condizioni di redditività (cfr. Cons. Stato, III, 31 maggio 2013, n. 2990; 14/07/2014, n. 3681).
A tal proposito, si è già detto che non sono utilizzabili per i dispensari i parametri di cui all’art. 1 della l. 475/1968.
L’istruttoria da compiere - posta a carico del comune - riguardano i flussi demografici, ed in particolare per le località turistiche, riguardano le tabelle del movimento turistico nel periodo estivo di solito di competenza dell’Assessorato attività produttive e turismo del territorio.
L'incremento dovrà riguardare il territorio comunale in sé considerato, quindi l'intero territorio del Comune, e non solo una frazione dello stesso.
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E quindi veniamo al secondo quesito,
è possibile che un farmacista gestisca due dispensari?
Invero, osserva correttamente la giurisprudenza in una pronuncia risalente nel tempo, che sia applicabile la disciplina dettata per i dispensari ordinari anche a quelli stagionali, in assenza di regole specifiche per la loro assegnazione e gestione.
Ed infatti si tratta pur sempre del medesimo servizio (commercializzazione di farmaci), nonostante siano diversi i presupposti per la loro istituzione; l’anteriorità della legge regionale (..) rispetto all’introduzione dei dispensari stagionali, non esclude che le regole riguardanti l’affidamento in esso contenute siano valide, in assenza di specifica disciplina, per un servizio dello stesso genere.
Il criterio quindi per la gestione rimane quello del farmacista piu' vicino, con riferimento al Comune oggetto di istituzione, con deroga rispetto all'applicazione del codice degli appalti, stante una assegnazione che avviene sulla base del procedimento concorsuale speciale di cui all’art. 4 della l. 362/1991. I principi di imparzialità e non discriminazione sono, pertanto, rispettati a monte.
Dal criterio della vicinanza quindi si puo' far discendere, quale corollario la possibilità di gestione congiunta, ove come nel caso che trattasi, ammesso il secondo dispensario quest'ultimo sia anche gestito dall'unico farmacista comunale che gestisce il primo.
Studio Legale Angelini Lucarelli
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