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Avv Renata Angelini

Divorzio, quando l'assegno di mantenimento non è dovuto.


Per riconoscere l’erogazione dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito

non è sufficiente che l’ex moglie si sia dedicata ai figli e alla gestione della vita domestica


essendo necessario che tutto ciò abbia comportato il sacrificio di specifiche aspettative professionali e alla rinuncia di concrete occasioni lavorative produttive di reddito.

Condizione per attribuire l’assegno divorzile in funzione compensativa quindi


NON è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi o l’elevata capacità economica dell’uomo o della donna.


Infatti, ai fini della funzione compensativa dell’assegno divorzile la scelta di dedicarsi esclusivamente alla famiglia


 assume rilievo soltanto quando sia all’origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali,

e solo in tal caso il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione, meritevole di riequilibrio.


Con quali redditi viene individuato il valore dell'assegno?


Quesiti che si sentono spesso e che non hanno una risposta univoca.


Per rispondere al primo quesito va precisato che accade che l'assegno di mantenimento venga concesso durante la separazione e che permanga rivalutato per un lungo periodo o anche dopo il divorzio.


Ecco quindi che il coniuge onerato di tale gravosa incombenza può avere interesse affinché venga rimodulato oppure annullato a seguito della maggiore età, del nuovo lavoro, del titolo di studio, nel mentre ottenuto dal figlio divenuto adulto.




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