farmacie ed il divieto dei 10 anni in caso di successione
- Avv Aldo Lucarelli
- 15 lug 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 19 ago 2024
Per la prima volta dopo anni assistiamo a chiarimenti che circoscrivono il limite di cui
all’art. 12 comma 4 della L. 475/1968, ai sensi del quale il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento;
- l’art. 7 legge 362/1991, così come modificato dall’art. 1 comma 157 della Legge 124/2017, ai sensi del quale le società di capitali possono essere titolari di farmacie private, avendo come oggetto esclusivo la gestione delle farmacie stesse;
Ed ecco la delibera 1584 della Regione Emilia Romagna secondo cui
non possono partecipare utilmente e devono essere esclusi dal Concorso pubblico regionale, i farmacisti che nel decennio precedente abbiano:
- trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell’azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali;
- trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario;

Ecco ecco il nuovo periodo:
di specificare altresì, in via complementare a quanto indicato al punto 1, che
la preclusione decennale di cui all’art. 12 comma 4 della L. 475/1968 non può applicarsi al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso, oppure quote ricevute, anche indirettamente, per successione o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità”;
E quindi di ribadire che il requisito di cui all’art. 12 comma 4 della L. 475/1968 deve essere mantenuto fino al momento dell’autorizzazione all’apertura della farmacia;
Si evidenzia poi che nel caso di co-titolarità o titolarità di quota di società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario, è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso.
Tali precisazioni sono contenute nella delibera regionale Emilia Romagna 8 luglio 2024 1564 sono apprezzabili
ma saranno sufficienti ad orientare le scelte della Giustizia Amministrativa?
Ricordiamo infatti che la disposizione del divieto decennale é data da una norma primaria art 12 legge 475/1968
che difficilmente potrà essere interpretata da una norma di carattere Regionale con l’evidente rischio della immediata disapplicazione da parte della Giustizia Amministrativa.
Attendiamo sviluppi da parte delle altre Regioni e dello stesso Governo in quanto così scritta la delibera Regionale, a modesto avviso di chi scrive, rischia di diventare una norma di interpretazione di una legge nazionale con evidente invasione di competenze Stato/Regioni.
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Avv Aldo Lucarelli
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