#Eliminata la prescrizione medica per la #pillola dei cinque giorni dopo anche per le donne minorenni
Tale statuizione è stata assunta dal Consiglio di Stato a seguito della ricognizione di alcuni punti focali della disciplina, e precisamente.
- E' stata confermata la competenza in materia dell’Aifa nel decidere i criteri in ordine alle prescrizioni dei farmaci per i quali ha rilasciato l’autorizzazione al commercio.
- Tale competenza è da ritenersi esclusiva e riservata, non potendo quindi le singole Regioni regolare differentemente.
- Punto di partenza nell’analisi è rappresentato senza dubbio dall’art. 32 della Costituzione a mente del quale “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
- L’art. 33, l. 23 dicembre 1978, n. 833 prevede che i “gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari”, senza però specificare che cosa sia accertamento e che cosa sia trattamento sanitario.
- Inoltre una lettura costituzionalmente orientata dell'auto-determinazione della persona, e della libertà sessuale sarebbero frustrati nel caso in cui si pretendesse, limitatamente al caso di specie la necessità del consenso dei genitori o dei tutori.
Da tali premesse discende che è legittima la determina con la quale l’Aifa ha modificato il regime di fornitura del medicinale comunemente noto come “pillola dei cinque giorni dopo”, eliminando la necessità di ottenere una prescrizione medica per la sua assunzione anche nei riguardi delle donne minori di anni diciotto.
Inoltre dagli studi scientifici risulta che la pillola dei 5 giorni dopo non deve essere confusa con il regime farmacologico usato per l’interruzione volontaria della gravidanza, perché
Il meccanismo d’azione del farmaco è antiovulatorio, vale a dire che agisce prima dell’impianto dell’embrione. Nessuna violazione della normativa sull’interruzione volontaria di gravidanza è quindi configurabile
fonte: Cons.St., sez. III, 19 aprile 2022, n. 2928 - Pres. ed Est. Corradino
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