Come si definisce l'assegno di mantenimento per i figli?
Si ecco quale.
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Ecco quindi che nel solco delineato dalla Cassazione a Sezioni Unite del 2018 e dalle successive sentenze si è delineato il seguente principio secondo cui:
Confermando l’indirizzo giurisprudenziale di merito (Tribunale di Modena 1° febbraio 2018; Tribunale di Milano 29 marzo 2016) e della stessa Corte di Cassazione (sentenze n.22314/2017 e n.5883/2018),
l’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne disoccupato
deve essere erogato dal genitore sino al limite di età pari a trentaquattro anni,
fermo restando che comunque il Giudice deve sempre valutare la situazione caso per caso.
Infatti, per il riconoscimento del mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il Giudice deve utilizzare criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari tenendo sempre a mente che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Nella fattispecie, sulla base dei predetti criteri, il genitore, già in età avanzata, è stato esonerato dal versamento dell’assegno di mantenimento nei confronti della figlia ultra quarantenne disoccupata.
Cass. Civile 10 gennaio n.358.
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