Siamo due comproprietari, posso agire da solo per la tutela di un diritto?
Per rispondere a tale frequente domanda usiamo un escamotage...
é possibile pensare che in assenza di prova contraria l'altra parte sia concorde?
La risposta é affermativa infatti in assenza di consenso espresso, ed in caso si comproprietá, si presume che chi agisce da solo operi con il consenso dell'altra parte.
Tale principio potrà essere utilizzato in molteplici ambiti, dall'impresa al condominio, essendo un principio generale applicabile anche nel caso limite in cui vi sia un incapace.
Doppia titolarita anche nella locazione?
Si anche in tali casi opera suddetto principio...
Ed infatti i comproprietari di un bene concesso in locazione hanno pari poteri gestori sulla cosa comune ed ognuno di essi è legittimato ad agire per il rilascio, in base alla presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri, la quale non è esclusa dal fatto che uno di loro sia incapace di intendere e di volere, poiché tale presunzione prescinde da un'indagine sullo stato soggettivo degli ulteriori comproprietari e va intesa - in senso oggettivo - quale mancanza di dissenso da parte degli stessi.
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