Quando sussiste l'abusiva concessione del credito? e Quando la Banca creditrice può ritenersi responsabile da parte del Curatore dell'impresa poi fallita?
A tali domande ha risposto, dopo diversi orientamenti contrastanti, la Cassazione Civile nella recente pronuncia di Settembre 2021.
La Sezione Prima, in tema di concessione del credito da parte della banca ad impresa in crisi e della conseguente responsabilità verso il ceto creditorio nonché con riguardo alla legittimazione attiva del curatore fallimentare per la reintegrazione del patrimonio del fallito, ha affermato i seguenti principi di diritto:
“L’erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa.”
E quindi, “Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi”.
Quanto poi alla posizione del curatore dell'impresa debitore poi fallita, e sul ruolo dello stesso nei confronti dell'istituto Bancario ha avuto modo di precisare la suprema Corte che:
“Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecito nuovo finanziamento o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all’impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all’intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.”
Ed infine sul versante processuale, un ultima analisi in tema di corresponsabilità degli organi sociali della società fallita, anche a causa dell'abusiva concessione del credito, e del ruolo della Banca, quale è la responsabilità degli uni e dell'altra.
Per la Cassazione si tratta di concorso di responsabilità che sebbene abbiano una solidarietà passiva (art. 2055 cc) trattandosi della causazione del medesimo danno, non necessitano tuttavia una azione processuale unica, classificandosi quindi quale mero liticonsorzio facoltativo.
Il tema rimane aperto, in quanto sempre piu' di frequente accade che grandi dissesti sono susseguenti a gestioni critiche delle risorse finanziarie reperite a debito senza una adeguata e preventiva valutazione del rischio d'impresa nell'uso delle risorse impiegate e della relativa sostenibilità.
Ordinanza 18610/21 Cass. Civ.
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