Con il presente articolo affrontiamo la doppia tematica dell'accesso agli atti in materia ambientale, ed i limiti che a tale accesso possono essere imposti al fine di evitare il perseguimento di “interessi diversi” da quelli ambientali.
I limiti dell'accesso agli atti devono individuarsi nel principio generale dell'abuso di diritto. Vediamo quindi per prima cosa quale sia la definizione di “abuso di diritto” al fine di comprenderne il contenuto che porti al diniego dell'accesso agli atti di carattere ambientale.
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L’Adunanza plenaria 5/2025 ha evidenziato come l’eventuale abuso che dovesse essere commesso mediante la presentazione delle istanze di accesso civico costituisca un limite invalicabile al loro accoglimento.
In particolare, secondo l’Adunanza plenaria:
“36.6. Sarà così possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi.”.
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Diritto Ambientale i limiti dell'Accesso agli atti: Il principio di diritto, pur enunciato con riferimento all’accesso civico documentale, costituisce, in realtà, applicazione di una categoria generale, inerente e connaturata, quale limite interno, all’esercizio del diritto soggettivo e, a ben intendere, delle situazioni giuridiche di vantaggio riconosciute dall’ordinamento.
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L'abuso del diritto nei rapporti tra privati
L’abuso del diritto, infatti, pur teorizzato ed applicato, in principio, nell’ambito dei rapporti tra privati, costituisce una figura trasversale nell’ordinamento (Cass. 2009 n. 2016 e Cons. Stato, 2024, n. 7457), nel quale ha assunto la funzione di fungere da argine all’esercizio “formalmente ineccepibile” e “sostanzialmente distorto” della situazione di vantaggio di cui taluno è titolare.
Seguendo le coordinate teoriche delineate l’abuso del diritto costituisce una particolare declinazione del principio di buona fede, (CdS 2024, n. 7435; ), che impone a ciascun consociato, nel rispetto di questo dovere di solidarietà, di non “piegare” l’ordinamento al perseguimento di pretese che, considerate oggettivamente in relazione alla vicenda in cui esse si esprimono, risultino sproporzionate, irragionevoli, emulative, prevaricatrici o ingiuste.
L’istituto dell'abuso di diritto ha quindi l’effetto di correggere (o, in alcuni casi di impedire) l’applicazione letterale del diritto temperandolo al fine di evitarne per l'appunto abusi (ad es., Cass. civ., Sez. unite, 23 aprile 2020 n. 8094)
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Diritto Ambientale i limiti dell'Accesso agli atti:
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è regolato dal d.lgs. n. 195 del 2005 (adottato in recepimento della direttiva 2003/4/CE) ed è finalizzato a garantire la più ampia diffusione delle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche.
Come evidenziato in precedenti di questo Consiglio di Stato (sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557), la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale, specificamente contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, “prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., L. 7 agosto 1990, n. 241”.
Nell’ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1, del cit. d.lgs. n. 195 del 2005) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici.
Va evidenziato, relativamente a quest’ultimo limite all’accesso, che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 5, l’accesso all’informazione ambientale è negato quando:
“…b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1;
la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;” (art. 5, comma 1), oppure quanto la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio, inter alia: “…d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;” (art. 5, comma 2)
Relativamente all’esclusione si precisa che“…sebbene l’accesso all'informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, ciò non toglie che la richiesta di accesso non possa essere formulata in termini eccessivamente generici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996) e debba essere specificamente formulata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui ai numeri 2 e 3 del citato articolo 2 del D.Lgs. n. 195 del 2005 (Cons. Stato, Sez. III, 05 ottobre 2015, n. 4636).
Secondo le pronunce di questo Consiglio, dunque, l’istanza ambientale deve essere connotata da sufficiente specificità.
Si richiede, infatti, che le richieste devono essere specificamente individuate con riferimento:
alle matrici ambientali;
ai fattori o alle disposizioni legislative, ai piani, ai programmi, agli accordi ambientali e ad ogni altro atto, anche di natura amministrativa;
alle attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi.
Relativamente alle istanze che possono presentare risvolti pregiudizievoli per gli interessi di terzi, la giurisprudenza ha evidenziato che: “In tema di accesso in materia ambientale è legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall'istanza stessa emerga che l'interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati di natura diversa, ovvero emulativi, concorrenziali, di controllo generalizzato, anticompetitivi.”
ed, inoltre, che
“…il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'eventuale diniego espresso o tacito (e prima ancora la stessa amministrazione) ben può pronunciarsi sull'effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente "ambientale" agli effetti dell'accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione asseritamente contenente le "informazioni ambientali" da lui ricercate.” (CdS 9470/2024).
Diritto Ambientale
Avv. Aldo Lucarelli
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