Come noto, l'art. 113 del testo unico elenca i casi in cui si incorre nella decadenza dell'autorizzazione alla Farmacia, in caso di chiusura non autorizzata.
«la fonte del potere esercitato dall’amministrazione risiede nell’art. 113, primo comma, lett. d), del r.d. n. 1265 del 1934, il quale dispone che il farmacista decade dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia in caso di chiusura non autorizzata dell’esercizio per un periodo superiore a quindici giorni.
Trattasi di una norma a presidio del servizio pubblico sanitario, che impone ai titolari delle farmacie un’organizzazione idonea a evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio»;
Il potere ispettivo da parte dell'amministrazione è esercitato - ai sensi dell'art. 111 T.U.L.S. sulla base della "vigilanza ispettiva" prevista dall'art. 111, RD 1265/1934 e art. 78, comma 1, l.r. 33/2009.
La vigilanza ispettiva è quindi il modo con cui l'amministrazione "conosce" le eventuali negligenze del farmacista, il tutto tramite verbali di sopralluogo degli Ispettori della ASL o dei NAS che in quanto redatti da pubblici ufficiali, fanno prova fino a querela di falso.
Come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato «è pur vero che gli effetti lesivi del provvedimento impongono un’istruttoria rigorosa". Ecco quindi che per i provvedimenti di decadenza è necessaria una attività istruttoria articolata e non episodica.
Da qui il ruolo centrale svolto dalle Ispezioni ASL e Nas.
Ma come reagire dinanzi a questioni dibattute ove il farmacista titolare si sente parte lesa?
In alcuni casi i provvedimenti amministrativi possono compromettere la stabilità aziendale e condurre ad un rischio di fallimento dell'azienda Farmacia.
Ecco quindi che in via preliminare sarà necessario avere a disposizione TUTTA la documentazione contestata.
Il rischio "fallimento" della società può essere motivo di opposizione alle sanzioni ricevute?
No, sebbene sembri naturale opporre una simile motivazione, non appare una strada vincente, ed infatti per il Consiglio di Stato l'eccezione "rischio fallimento" dell'azienda farmacia in caso di sanzioni amministrative assai severe non è una strada percorribile.
Afferma di recente il CdS "Trattasi di interesse e circostanze di sicuro rilievo, che tuttavia non sono contemplati dalla norma sanzionatoria, la quale configura un potere vincolato quando sussistono i presupposti, che nella specie, alla luce di quanto innanzi esposto, risultano comprovati"
pertanto le vicende aziendali, ove sussistano i requisiti imposti dall'art. 113 T.U., non potranno costituire motivo di gravame.
In sintesi il rischio di insolvenza, e la procedura fallimentare, saranno "remissivi" dinanzi alle disposizioni poste a tutela del buon funzionamento della farmacia.
Ecco quindi che il rischio fallimento dell'azienda farmacia non potrà essere motivo di opposizione avverso le contestazioni amministrative ricevute.
In tali casi sarà possibile aprire un dialogo con l'amministrazione tramite lo strumento dell'auto tutela, oppure ricorrere al TAR per difetto di istruttoria e motivazione.
L'assistenza legale in diritto farmaceutico infatti non puo' prescindere dalle problematiche amministrative del procedimento che lo compongono.
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