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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Dall'appalto diretto alla società in house non è possibile passare al contraente singolo senza gara.


Riportiamo l'estratto di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea chiamata a dirimere una vicenda in cui la Pubblica Amministrazione aveva appaltato un servizio ad Società interna, per l'appunto una società in house (società sui cui l'amministrazione svolge un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi) senza indire una gara di appalto.


Una sorta di affidamento diretto, nell'assunto che si trattasse per l'appunto di società in house.


E' solo il caso di ricordare che si parla di società in house o di in house providing, o affidamento diretto, qualora si tratti di auto produzione da parte dell'ente.


Ci troviamo nell'ambito dell'autoproduzione di beni, servizi e lavori da parte della pubblica amministrazione: essa, cioè, acquisisce un bene o servizio attingendo direttamente da una società formalmente privata di cui ha il controllo, senza ricorrere al mercato.


E quindi secondo la Corte di Giustizia Europea ove vi sia mutamento di titolarità e di compagine societaria, non è compatibile con il diritto europeo una disposizione nazionale in forza della quale il servizio a suo tempo affidato senza gara ad una società in house pluripartecipata, sulla quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava originariamente un controllo analogo, possa proseguire automaticamente con il nuovo soggetto che abbia acquisito la società, quantunque detta acquisizione sia avvenuta all’esito di una procedura di gara, in assenza del controllo analogo della p.a.



Questa la sintesi della Corte di giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, sentenza 12 maggio 2022, C-719/20.


Ed infatti nell’ipotesi in cui un appalto pubblico sia stato attribuito, come nella fattispecie in esame, senza indizione di una gara, ad una società a capitale pubblico, l’acquisizione di detta società da parte di altro operatore economico, durante il periodo di validità dell’appalto in parola, è tale da costituire un cambiamento di una condizione fondamentale dell’appalto che necessiterebbe di indire una gara.



Infatti una siffatta modifica può difatti comportare che l’ente affidatario non possa più essere in pratica assimilato ai servizi interni dell’amministrazione aggiudicatrice, e, pertanto, a che l’esecuzione dell’appalto pubblico di cui trattasi non possa più essere proseguita senza una gara d’appalto, non potendosi più ritenere che tale amministrazione aggiudicatrice ricorra alle proprie risorse;




E' il caso di precisare che l’art. 72, par. 1, lett. d), della direttiva n. 2014/24/UE prevede che un appalto pubblico possa essere modificato, senza nuova procedura d’appalto se l’aggiudicatario iniziale è sostituito da un nuovo contraente, in seguito, segnatamente, all’acquisizione del primo da parte del secondo, purché quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della direttiva in parola;



 pertanto, una modifica del contraente, , non può rientrare nell’ambito di applicazione
poiché l’appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale è stato inizialmente affidato ad un ente “in house”, senza gara





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