Criterio topografico, quindi in deroga alla nota soglia dei 3.300 abitanti per farmacia.
La seconda sede con il criterio demografico è prevista con il 50% +1 degli abitanti, e così al raggiungimento di 4950 abitanti.
Ecco quindi che si pone il problema del nostro lettore, nel caso di un comune che abbia 4.600 abitanti, a chi spetterà decidere se richiedere l'istituzione della seconda sede di farmacia?
La risposta è agevole, all'amministrazione Comunale, ovvero al centro di interessi della Pubblica Amministrazione maggiormente vicino al cittadino, così' come piu' volte affermato dal Consiglio di Stato, che ha anche sottolineato della ampia discrezionalità nella scelta di tale richiesta.
Ecco quindi che il Consiglio Comunale sarà l'organo chiamato a revisionare la pianta organica, ed a valutare il rapporto tra servizio farmaceutico e abitanti del Comune, o della zona/frazione del medesimo Comune, sempre che non vi siano i numeri previsti per la farmacia con il criterio demografico.
In caso di contestazione invece spetterà al privato cittadino, ad esempio un concorrente già titolare di farmacia, chiedere la verifica della pianta organica ed il rispetto dei parametri.
Come anticipato però non è sempre agevole comprendere quali siano le effettive giustificazioni atte a suffragare l'iter motivazionale di una determina che vada ad istituire una seconda sede di farmacia in quei comuni che nel limite dei 12.500 abitanti vogliano utilizzare il criterio in deroga previsto dall'art. 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie secondo cui l'istituzione della sede farmaceutica è ammessa, in deroga all'ordinario criterio demografico di cui all'art. 1 della L. n. 475 del 1968, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, purché vi sia "un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi".
Diversamente dal criterio demografico, fondato sull'oggettivo parametro numerico, il criterio derogatorio è basato quindi su una valutazione delle situazioni topografiche e di viabilità ed è pertanto volto a garantire la reale copertura del servizio di assistenza farmaceutica in centri abitati il cui accesso alle sedi farmaceutiche presenti sia disagevole.
L'applicazione del criterio topografico, essendo rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione Comunale è sindacabile solo per gravi ed evidenti errori di valutazione dei presupposti ed irragionevolezza delle scelte effettuate dalla Amministrazione.
Ma l'irragionevolezza come puo' essere dimostrata?
Sarà necessario per il Comune - evidenziare l'iter logico giuridico seguito per la richiesta di una nuova sede - mentre per il privato che voglia recriminare tale scelta sarà necessario evidenziare 1) la non necessità, 2) l'assenza di disagi topografici tali da giustificare una deroga al principio ordinario, 3) l'effettiva copertura del servizio farmaceutico da parte delle farmacie esistenti anche tramite presisi ancillari quali dispensari o farmacie succursali ed anche nei periodi festivi.
In ultimo è stato di recente affermato dal Consiglio di Stato in un caso affrontato, che il servizio farmaceutico oltre che capillare possa essere anche "comodo".
Su tale aspetto però vedremo cosa ne penserà la Cassazione in uno dei procedimenti pendenti per violazione di legge avverso una eccessiva estensione interpretativa dell'art. 104 del Testo Unico.
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