Particolare rilievo nel nuovo assetto legale della crisi d'impresa e dell'insolvenza riguarda la sospensione dei contratti pendenti alla data di presentazione del concordato preventivo, nella formula individuata dal nuovo articolo 44 ccii.
Ed infatti salvo che vi sia una procedura di vendita dei beni aziendali compresi i contratti, su cui si applicherà una procedura di pubblicità a migliore offerente, per i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato.
Il principio base quindi è quello della continuita.
Ed infaffi sono inefficaci eventuali patti contrari.
Tuttavia il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione.
Se il piano del concordato è depositato sarà necessario individuare le motivazioni per le quali detto contratto NON sia funzionale,
ove si fosse nellipotesi di un concordato in bianco sara necessario dettare delle Linee guida che il debitore intenda seguire al fine di legittimare la richiesta di sospensione.
La validità delle linee programmatiche da seguire in assenza del piano concordatario sarà oggetto di valutazione del Tribunale e degli stessi Creditori, i quali potranno esporre le proprie osservazioni e critiche nei 7 giorni susseguenti alla ricezione della richiesta.
Crisi d'impresa ed insolvenza, la sospensione dei contratti
Con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
Vedremo nella pratica quotidiana l'applicazilne di codesto istituto che appare ammissibile anche per i contratti di carattere pubblico.
Comments