Le #criptovalute sono soggette alla normativa italiana ed alla dichiarazione dei redditi.. ma attenzione esse non sono una "moneta merce" ovvero non hanno anche una funzione d'uso, come ad esempio l'oro.
Potrebbero invece assolvere sempre di più, in un futuro prossimo, ad una funzione di scambio.
Con l’Interpello nr. 956-39 del 2018 l'Agenzia delle Entrate aveva (già) espresso l’orientamento secondo il quale le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW il codice 14 quali altre attività estere di natura finanziaria.
Dal 2017 infatti l’utilizzo delle “monete virtuali é inserito tra le operazioni relative ai trasferimenti da e per l’estero, rilevanti ai fini del relativo monitoraggio che opera sotto un duplice profilo, oggettivo e soggettivo;
Sotto il profilo oggettivo, assoggetta espressamente al monitoraggio sia l’utilizzo delle valute virtuali, che l’utilizzo di “mezzi di pagamento” , in genere; sotto il profilo soggettivo, ai suddetti obblighi di monitoraggio sono tenuti, inoltre, sia gli operatori finanziari che gli operatori non finanziari.
La nozione di investimenti esteri, valevole ai fini del monitoraggio, è definita all’art. 1 del medesimo d.l. 2017 che concorre a definire la nozione degli “investimenti all’estero” e di “attività estere di natura finanziaria”, includendo in esse anche investimenti ed attività mediante impiego di valute virtuali;
Gli obblighi di monitoraggio si estendono sia gli operatori finanziari che quelli non finanziari;
La compilazione del quadro nella dichiarazione dei redditi denominato RW dipenderà pertanto dalla sussistenza degli obblighi di monitoraggio in capo ai soggetti a tali obblighi vincolati per effetto della normativa primaria e nei relativi limiti.
Le #critptovalute come mezzi di pagamento sono collegabili ad un territorio ai fini fiscali?
Il fondamento dell’imposizione andrebbe rinvenuto nell’art. 67 del TUIR, ciò in forza di un orientamento dell’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente rivolto a ricondurre la tassazione dell’utilizzo delle monete elettroniche entro i limiti delle categorie giuridiche-fiscali già esistenti.
Ma cosa sono le criptovalute?
Oggi potremmo definire le criptovalute quali “rappresentazioni digitali di valore”.
Oggi l'uso di tali cripto currency (criptovalute) é alla portata di tutti tramite sistemi facili come ad esempio skrill, da qui quindi la necessità di comprenderne la natura.
Quindi esclusa generalmente la loro natura di “moneta”, un primo orientamento riconduce le monete elettroniche al novero dei “beni immateriali” ex art. 810 cod.civ. (più precisamente beni mobili, la cui cessione sarebbe da assoggettarsi ad IVA ed IRPEF, a seconda della natura professionale o meno dell’attività del “miner” - produttore di moneta), suscettibili di formare oggetto di diritti reali ed obbligatori (in tal senso, si richiama la sentenza n. 18 del 21 gennaio 2019 della Sezione fallimentare del Tribunale di Firenze).
Il riconoscimento della moneta elettronica come “bene giuridico” corrisponderebbe a quanto risulterebbe essere stato riconosciuto in altri ordinamenti (vengono portati ad esempio il sistema vigente negli USA, ove l’IRS considera la moneta virtuale tassabile come “proprietà”; quello canadese, dove lo scambio di moneta virtuale è trattato come una permuta; il sistema anglosassone nel quale la valuta virtuale è considerata rappresentativa di un credito).
Un secondo ordine di pensiero li inquadra nella categoria degli strumenti finanziari.
Tale qualificazione punta a valorizzare la componente di “riserva di valore”, che almeno in parte, può caratterizzare le criptomonete e che consente di attribuire a queste ultime una finalità d'investimento;
Tale impostazione che si porrebbe anche a protezione dei consumatori e dell'integrità dei mercati é stata valorizzata dal Tribunale Civile di Verona con la sentenza del 24 gennaio 2017, che ha ritenuto applicabile alle fattispecie delle criptovalute il Codice del Consumo ed il regolamento CONSOB n. 18592 del giugno 2013..
La tesi secondo cui la moneta virtuale non sarebbe in alcun modo riconducibile ad investimenti di tipo finanziario in quanto avente mera natura di mezzo di scambio, presta il fianco a più di una obiezione.
Sul piano normativo sono poi intervenuti il d.lgs. n. 90 del 2017 e la dir. 2018/843/UE del 30 maggio 2018, che accolgono, invero, una formale definizione della moneta elettronica come “mezzo di scambio.
Nel teso risultante dalle modifiche apportate in corso di causa all’art. 1 del d.lgs. 231/2007 dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 viene definita “valuta virtuale:
"La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
Alla lettera (s) vengono definiti, quali “mezzi di pagamento”:
“il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie”;
infine sono qualificati "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale:
ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”.
Infatti, la nozione sopra riportata non si limita a qualificare la moneta elettronica quale “mezzo di scambio”, ma contempla espressamente la possibilità che tramite il suo impiego si compiano operazioni di “acquisto beni e servizi” oppure “finalità di investimento”, recependo quella caratteristica duttile delle “rappresentazioni digitali di valori”.
Ne deriva una qualificazione fondata su una definizione “funzionale” che impone di ricondurre a tassazione non già il mero possesso di valute virtuali in quanto tali, bensì il loro impiego e la loro utilizzazione entro il novero delle diverse operazioni possibili, coerentemente con la loro natura effettiva, che è – per l’appunto - “rappresentativa di valori” che, a loro volta, sono costituiti da utilità economiche e giuridiche come tali valutabili e pertinenti al patrimonio del soggetto titolare, quindi espressivi di capacità contributiva.
Invero, l’accoglimento di una nozione “funzionale” della moneta virtuale, comporta che è soggetta a tassazione non la moneta virtuale come mezzo finanziario in sé, ma l’utilizzo della moneta virtuale ai diversi fini che essa rende possibili (finanziari o di acquisto di beni e servizi, a seconda dei casi);
Quindi la criptovaluta non costituisce “titolo” per la formazione di una particolare categoria di redditi, bensì questi ultimi derivano dall’impiego di moneta elettronica per finalità di investimento o di scambio di beni e servizi, con conseguenza possibilità di realizzazione di plusvalenze o altri redditi tassabili in base alla loro natura.
A questo proposito, non si rinvengono elementi per escludere che in Italia il trattamento fiscale dell’uso della moneta elettronica ricade – per quanto concerne la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche – entro il novero dell’art. 67 del DPR 22/12/1986 n. 917, come variamente indicato dal 2018 dalla Risoluzioni dall’Agenzia delle Entrate e sono da indicarsi nel quadro RT del relativo Modello dal 2019.
Ecco quindi che il trattamento fiscale dell’utilizzo delle criptovalute opera in forza della natura delle operazioni poste in essere ove detto utilizzo generi materia imponibile.
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Altro tema caldo riguarda la pignorabilitá delle criptovalute nell'alveo del recupero crediti.
Pignorabilitá ammessa ove sia noto il titolare del wallet su indicazione "ma" dello stesso debitore.
Di Token, smart contract, e tokenizzazione del mondo dello sport e dell'arte parleremo in un prossimo contributo.
#Criptovalute, nelle istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi persone fisiche, l'Agenzia delle Entrate annovera le valute virtuali nella «tabella codici investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria» fra le «altre attività estere di natura finanziaria.
A cryptocurrency is an encrypted data string that denotes a unit of currency. It is monitored and organized by a peer-to-peer network called a blockchain, which also serves as a secure ledger of transactions, e.g., buying, selling, and transferring. In italy they are binding to be declared in the fiscal annual declaration if they produce a gain pursuant to article 67 of the tax law.
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