Tra le novità della riforma Cartabia segnaliamo l'interessante introduzione di una norma che consente, in caso di inadempimento dell'ex coniuge, il pagamento diretto da parte del terzo dell'assegno di mantenimento.
Non sarà più necessario, dunque, ottenere un provvedimento giudiziario come precedentemente previsto dell'art. 156 co. 6 c.p.c.
Detta norma, infatti, prevedeva la possibilità in caso di inadempimento di un coniuge relativamente all'assegno di mantenimento, di chiedere, con apposito ricorso da depositare presso il competente Tribunale, il pagamento diretto dal terzo.
In particolare l'art. 156 co. 6 c.p.c. così recitava:
"in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente delle somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto".
Cosa fare se l'ex coniuge non paga? ..ecco un nuovo rimedio
Il ricorrente, dunque, poteva chiedere in giudizio che qualsiasi soggetto debitore, in virtù di un titolo valido, nei confronti del coniuge inadempiente (ad esempio datore di lavoro o l'INPS) corrispondesse direttamente il dovuto in favore del coniuge creditore.
Con il nuovo art. 473 bis n. 37 c.p.c., invece, la riforma Cartabia opera un vero e proprio snellimento di tutto il procedimento volto all'ottenimento del pagamento da parte del terzo.
Cosa fare se l'ex coniuge non paga? ..ecco un nuovo rimedio
Detta previsione normativa da, infatti, la possibilità al coniuge creditore di notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno di mantenimento direttamente al terzo, il quale risulterà obbligato al versamento di quanto dovuto dal coniuge inadempiente.
Ma nella pratica quali passaggi devono essere rispettati?
La previsione normativa stabilisce nella pratica che preliminarmente debba essere inviata al debitore una formale diffida con l'indicazione dell'importo esatto da corrispondere; decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della missiva suindicata si ha la possibilità di inviare il provvedimento (sentenza di separazione ) con la previsione dell'assegno di mantenimento o dell'accordo di negoziazione direttamente al terzo, solitamente il datore di lavoro, che sarà obbligato dal mese successivo a decurtare l'importo stabilito in sede di separazione al coniuge inadempiente e versarlo direttamente in favore dell'altro coniuge.
Detta previsione normativa appare utilissima, finalmente un aiuto immediato ed efficacie per tutti i coniugi che si trovano da soli a dover provvedere alle esigenze della famiglia caricandosi di responsabilità, preoccupazioni e soprattutto spese insostenibili a causa della mancata collaborazione del coniuge inadempiente.
Avv. Ilaria Paletti
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