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La concorrenza tra Farmacie

Farmacia vacante per anni ed assegnazione a distanza di un decennio costituisce concorrenza in danno dei farmacisti esistenti?

Può un atto amministrativo essere considerato viziato per concorrenza sleale tra farmacisti?

La concorrenza sleale è definita nel nostro codice dall'art 2598 cc ed è stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Cassazione secondo cui può costituire concorrenza sleale ove l'imprenditore concorrente consapevolmente agisce in danno dell'altra azienda creando effetti distorsivi del mercato (Cass Civ 3965/20)





Ed ancora lo sviamento di clientela ricavabile dalla citata norma attiene a condotte volte ad accaparrarsi la clientela con mezzi subdoli ed artifici in danno dell'altrui azienda.


La concorrenza tra Farmacie


La riattivazione Farmacia vacante puó costituire concorrenza sleale?


Il punto allora è può costituire concorrenza sleale quella del farmacista che chiede tramite una istanza di decentramento la riattivazione di una farmacia vacante chiusa da anni?


Il quesito nasce da un nostro lettore che in una grande città Italiana ha chiesto ed ottenuto il decentramento (art 5 L 362/1991) in una zona non servita poiché resasi vacante la sede a questa assegnata.


Leggi pure:


"Il Patto di non concorrenza e la concorrenza sleale"


A tale tipologia di quesito possiamo rispondere con la recente giurisprudenza del Tar Bari che ha avuto modo di affrontare un caso simile.


Il vantaggio acquisito in via di fatto, nel tempo, in virtù della mancata assegnazione di tale zona contigua alle proprie sedi farmaceutiche, non è idoneo a radicare alcuna pretesa giuridicamente rilevante e azionabile in giudizio, risultando rispettata - la normativa di settore (sia le norme sulle distanze tra sedi farmaceutiche sia il rapporto percentuale con la popolazione insediata).


La riattivazione Farmacia vacante e concorrenza
La riattivazione Farmacia vacante e concorrenza


La concorrenza tra Farmacisti


La stessa terza Sezione del Consiglio di Stato, con la ormai risalente sentenza n. 3829/2016, ha significativamente escluso l’impugnazione da parte dei farmacisti limitrofi della delibera di riattivazione di una farmacia da tempo vacante:


“La riattivazione di una sede farmaceutica, vacante da anni, non lede la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe, in quanto detta posizione si configura come di mero fatto, non traendo origine dalla pianta organica diretta a perseguire la migliore e più capillare allocazione del servizio farmaceutico; la copertura della sede vacante, costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale si ripristina – dopo tanto tempo – la corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti di una determinata zona che da anni erano sprovvisti del servizio farmaceutico”;


Leggi il blog in diritto farmaceutico


E quindi facendone discendere in tema di concorrenza tra farmacie che “..lo sviamento di clientela, come correttamente dedotto, non può costituire nel caso di specie un idoneo presupposto per fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso di primo grado”. Tar Bari 703/2024.


Ecco quindi che non si può configurare concorrenza tantoppiu sleale quella consistente nella riattivazione di una sede vacante chiusa a distanza di anni nè profili di legittimità della pianta organica possono sollevarsi ove non vi siano lesioni dei parametri di legge inerenti rapporto abitanti/farmacie o le distanze minime tra Farmacie.


Hai un quesito specifico? Leggi il blog o contattaci


mentre è stato ritenuto responsabile il Farmacista che affigge i propri orari su quelli predisposti dal concorrente coprendoli.

E' quanto si ricava da una recente sentenza del Tribunale di Verbania del 26.10.2017 (Cassata da sentenza con rinvio n. 35993/20) che ha condannato un Farmacista titolare “scoperto” a coprire gli orari della Farmacia rivale con un cartello con i propri orari, quando tale Farmacia era chiusa.


La norma violata risulta essere l'art. 513 del codice penale, secondo cui Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un' industria o di un commercio è punito, a querela della della persona offesa, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.


Tale reato di concretizza come “dolo specifico” nel senso della piena volontà allo scopo perseguito dalla condotta da parte del suo autore. In sintesi il Farmacista che copre gli orari del rivale vuole effettivamente creare un danno all'impresa avversaria e/o accaparrarsi la clientela, anche solo per un particolare giorno, si pensi all'apertura nel giorno di ferragosto in una località turistica.


L'attività di “turbativa del commercio” descritta nella norma è differente da altre figure comunque molto simili come la “concorrenza sleale” o lo "storno di clientela".

Secondo l'insegnamento della Cassazione n. 12227/15, va ritenuto che, il bene giuridico sacrificato dall’offesa descritta dalla norma dell'art. 513 c.p. il libero e normale svolgimento della industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull' ordine economico (Sez. 3, n. 3445 del 02/02/1995, P.M., Carnovale e altri, Rv. 203401), è penalmente rilevante, però, unicamente una condotta fraudolenta che miri, appunto, al turbamento del normale svolgimento dell'industria e del commercio e non la concorrenza in sé.

Quindi soggiace al reato ex art. 513 cp una attività che a monte vada a turbare pacificamente il normale svolgimento del commercio, come ad esempio l'apposizione di un cartello propri orari al posto di altri presenti sulla porta del rivale che vengono anche nascosti, e va distinta dallo “storno di clientela” o dalla “concorrenza sleale”, che invece sono situazioni proprie tutelate da altre norme come l'art. 513 bis del codice penale, previsto per il caso di “concorrenza sleale con violenza o minaccia” o di concorrenza sleale di carattere civilistico, come quelle attività di un imprenditore volte a creare confusione con i nomi o i prodotti di un concorrente, oppure volte a creare il discredito del concorrente, o ancora in attività tali da danneggiare l'altrui azienda e contrarie alla buona fede ed alla correttezza (art. 2598 del codice civile).



Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli

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