Ci viene posto un quesito in tema di contraffazione di prodotti e concorrenza sleale e sulla possibilità di tutela di condotte di frode commerciale. (515 cp).
Lasciando in disparte l'attività repressiva penale, a querela di parte se è già individuato il soggetto, e l'attività di sequestro in caso di urgente pregiudizio, focalizziamo l'attenzione sulla questione risarcitoria delle condotte non ancora concretizzatesi sul mercato.
Ove chiaramente si tratti di prodotti contraffatti dannosi per la salute, siano essi farmaci o integratori, sarà da azionare anche la tutela con esposto penale presso i Nas, ove non avviata d'ufficio, in Italia esiste comunque il servizio Impact Italia coordinato da Aifa.
Tornando al tema del quesito, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda .
Queste le condotte tipiche della condotta civile ma cosa dire di quelle condotte anticipatorie o collegate agli atti stessi di concorrenza sleale?
È possibile estendere la tutela della concorrenza sleale anche agli atti preliminari e precedenti la concorrenza sleale?
La risposta è affermativa ed infatti in tema concorrenza sleale, la tutela risarcitoria va riconosciuta anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 c.c., sopra descritti qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno eziologicamente collegato a questi ultimi;
ove il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo,
il risarcimento è parametrato, oltre che sul danno emergente e sul danno non patrimoniale, anche sul danno da lucro cessante,
Quindi sia con uno sguardo al danno già ricevuto, oltre che quello in via di prodursi in futuro dalla condotta illecita,
sempreché la condotta lesiva abbia determinato una contrazione dei ricavi del danneggiato o abbia avuto, comunque, un'incidenza sul relativo importo.
Ecco quindi che si potrà azionare una procedura per concorrenza sleale anche ove la commercializzazione dei prodotti non avvenga a seguito di attività repressive quali un sequestro penale, in quanto la contraffazione si è già realizzata sebbene non abbia ancora prodotto un danno concreto in termini di mercato.
In tema di cosmetici e prodotti similari contenenti elementi chimici non ammessi, o composti chimici catalogati come tossici, trattandosi di prodotti pericolosi per la salute la tutela sarà di carattere repressivo penale con sequestri e confiscate per quei prodotti che dovessero contenerne tracce.
Possiamo quindi concludere che la tutela in tema di concorrenza sleale è estendibile ai casi di preordinata commercializzazione di prodotti contraffatti, ove invece si tratti di prodotti contraffatti o cancerogeni scatteranno le procedure di sequestro.
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