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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo


Oggi le attività commerciali sono governate sempre piu' spesso da società, soprattutto nel campo della farmacia a seguito del concorso farmacie che ha imposto la gestione paritetica ai nostri associati vincitori.


La gestione paritetica associata impone tuttavia un equilibrio che potrebbe inclinarsi nel tempo soprattutto in caso di soci pari e decorsi i tre anni di vincolo gestorio imposto dalla legge.


Ecco quindi il quesito, quali sono i meccanismi societari da applicare in caso di stallo nelle decisioni tra soci paritari che rischiano di bloccare l’intrapresa economica, o comunque creare una situazione di immobilismo che potrebbe portare persino allo scioglimento della società?


E' il caso di SRL che svolga attività di gestione di una farmacia o di piu' farmacie, oppure sia una società di costruzioni ed appalti, nella quale quindi i soci abbiano un egual peso, o addirittura ove la partecipazioni siano a loro volta di altre società.

Oppure è il caso di SRL costituite da associazioni di piu' farmacisti con una quota di partecipazione di pari peso
Oppure nel caso in cui la SRL o addirittura la Spa siano state costituite o diventino per motivi successori ed ereditari, con quote paritarie.

Parliamo di farmacie ma il metodo è replicabile in altre forme di attività.


Il meccanismo utilizzato nella gestione delle Srl per far fronte a situazioni di “stallo” nelle decisioni, è quello di prevedere clausole che risolvano la situazione di conflitto ed impasse al verificarsi di alcuni eventi o situazioni, una di queste è la “russian roulette” vediamo cosa è e come funziona.



Di fronte a tali evenienze, secondo la recente Cass. n. 22375/23, può essere di interesse dei soci introdurre, per via statutaria, o più semplicemente attraverso la sottoscrizione di patti parasociali, appositi meccanismi di soluzione delle possibili condizioni di stallo fra i quali rientra anche la pattuizione di una russian roulette clause, a volte in letteratura indicata come texas shoot-out clause (tradotta con l’espressione immaginifica clausola del cow boy).

Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo: Nella sua schematizzazione più semplice, la clausola russian roulette prevede che, al verificarsi di una situazione di deadlock (blocco) non altrimenti risolvibile, a uno o entrambi dei soci è attribuita la facoltà di rivolgere all’altro socio un’offerta di acquisto della propria partecipazione, contenente il prezzo che si è disposti a pagare per l’acquisto della stessa.



Il socio destinatario dell’offerta non è, tuttavia, in una posizione di mera soggezione di fronte a tale iniziativa, ma risulta titolare di un’alternativa che può liberamente percorrere: a) può, infatti, accettare l’offerta, e quindi vendere la propria partecipazione al prezzo indicato dalla controparte; b) può, invece, “ribaltare” completamente l’iniziativa e farsi acquirente della partecipazione del socio offerente, per il prezzo che quest’ultimo aveva indicato.

Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo


Quando la possibilità di “azionare” la clausola è assegnata ad uno solo dei soci si parla di clausola asimmetrica, mentre nel caso in cui tale facoltà spetti a entrambi i soci, la clausola è detta simmetrica.

Elemento caratteristico della russian roulette clause è la fissità del prezzo dell’offerta, mentre la variante Texas shoot out clause consente rilanci.

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Tali clausole sono inseribili nei patti parasociali, qualche dubbio rimane per l'inserimento nello statuto societario.


La clausola russian roulette viene, di solito, inserita all’interno dei patti parasociali che vincolano due gruppi diversi di soci. È noto che con l’espressione patto parasociale si intende quell’accordo contrattuale che intercorre fra più soggetti (di norma due o più soci, ma anche tra soci e terzi), finalizzato a regolamentare il comportamento futuro che dovrà essere osservato durante la vita della società o, comunque, in occasione dell’esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni detenute.


Il patto parasociale trova, quindi, il proprio elemento qualificante nella distinzione rispetto al contratto di società e allo statuto della medesima, in quanto realizza una convenzione con cui i soci attuano un regolamento complementare a quello sancito nell’atto costitutivo e poi nello statuto della società, al fine di tutelare più proficuamente i propri interessi.

La validità di queste pattuizioni può dirsi in linea di principio assodata ed emerge, in modo ormai diretto, anche dalla previsione normativa dell’art. 2341-bis c.c., introdotto dalla Riforma del diritto societario del 2003, che prevede che non possano avere una durata superiore a 5 anni – salvo rinnovo - quei patti che “al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:


a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società”.


Sul punto anche le pronunce della Cassazione n. 36092 del 2021 e n. 27227 del 2021.


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E cosa dire della legittimità dell'inserimento di tali clausole?


Legittimità asserita anche dalla massima n. 181 del 9 luglio 2019, adottata dal Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale, a guisa di premessa dell’intera motivazione, “La legittimità della c.d. clausola della «roulette russa» o del «cowboy», che dir si voglia, non pone in sé e per sé particolari dubbi...” Se non sussistono dubbi per l'inserimento nei patti parasociali, (in quanto espressione di volontà negoziale delle parti) invece, occorre considerare cautamente l'inserimento nelle clausole statutarie che sono in grado di vincolare tutti i soci, indipendentemente da un loro assenso iniziale, le quali devono trovare come limite quello dell’equa valorizzazione della partecipazione.

La massima milanese evidenzia nettamente che tale preoccupazione inerente all’equa valorizzazione non si applica al caso di clausola contenuta nei patti parasociali, ma solo a quelli di carattere statutario.


Proponi il tuo caso saremo lieti di indicarti un caso già risolto o affronteremo il tuo con la massima attenzione.




Avv. Aldo Lucarelli

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