Incentivare i giovani farmacisti, questa la ratio legis della norma istitutiva del concorso straordinario farmacie secondo il Consiglio di Stato che nella sentenza n. 3973/2021 del 21.05.2020 torna sul concorso, sul criterio di cumulo del punteggio, e sul tetto dei 35 punti, affermando per la prima volta (fino a prova contraria) che la ratio base della norma istitutiva del concorso straordinario è proprio quella di incentivare i giovani farmacisti con minore esperienza.
In tema di punteggi, il massimo tribunale amministrativo ha avuto modo di precisare che Collegio osserva preliminarmente che il concorso straordinario previsto dall'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 per l'assegnazione delle sedi istituite in base ai nuovi criterî da esso introdotti si inerisce nell’ambito di una più ampia riforma che ha avuto il fine, dichiarato nel comma 1, di "favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico" (v. ex plurimis, sulle previsioni dell'art. 11, Cons. St., sez. III, 4 ottobre 2016, n. 4085).
La norma (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012),introduce, dunque, consapevolmente una deroga al principio meritocratico posto a base del concorso ordinario (cfr. §§ 20-21 del parere n. 69 del 3 gennaio 2018) proprio attraverso la possibilità di cumulare i punteggi per "favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge" (Cons. St. Ad. Plen., 17 gennaio 2020, n.19).
In siffatte evenienze, dunque, il punteggio per il conseguimento della farmacia risulta dal cumulo dei punteggi spettanti singolarmente a ciascun farmacista, senza che si pongano vincoli di sorta fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal d.P.C.M. n. 298 del 1994 rispettivamente, per i primi dieci anni di esperienza e per le annualità successive.
In tal modo trova, dunque, piena attuazione la stessa ratio dell'art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, nella parte in cui mira ad incentivare l'aggregazione dei farmacisti con minore esperienza per consentire loro di conseguire in forma associata l'assegnazione di una sede farmaceutica, ciò che non potrebbero mai o difficilmente conseguire isolatamente in un concorso ordinario.
Quanto alla ruralità invece è' stato, infatti, evidenziato che “Dalla attenta lettura delle due disposizioni (art. 9, l. n. 221/1968 e l. n. 362/1991 e, quindi, art. 5, D.P.C.M. n. 298/1994 alla quale la prima rinvia) e dalla ratio alle stesse sottesa il Collegio ritiene di dover concludere che non ci si trova di fronte a norme di contenuto quasi antitetico - di cui la speciale (che prevederebbe l’attribuzione di punti in deroga al tetto dei 35 punti per l’esperienza professionale) prevale sulla generale (che prevede, invece, il tetto massimo di 35 punti), - ma a norme che si integrano, nel senso che la maggiorazione premiale si applica sommandosi ai punti attribuiti al concorrente per l’esperienza professionale, nell’ambito della quale va ascritta anche l’anzianità di servizio svolto presso una farmacia rurale, ferma restando che la somma dei due punteggi non può superare il totale di 35.
Rileva infine il Collegio che “una diversa conclusione comporterebbe che il requisito dell’esercizio professionale in sede rurale verrebbe ad assumere natura di criterio selettivo (quasi) dirimente, anche a detrimento di altri criteri espressamente presi in considerazione dalla legge istitutiva della sessione straordinaria per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche.
Ne consegue che anche una lettura interpretativa comunitariamente orientata delle disposizioni normative dinanzi citate suggerisce di aderire alla soluzione del cumulo temperato della maggiorazione per ruralità, da riconoscere cioè pur sempre nel rispetto del tetto massimo insuperabile dei 35 punti attribuibili complessivamente dai commissari per i titoli professionali posseduti da ciascun concorrente.”
Giova infine precisare che non è precluso ai farmacisti in gestione associata, che in tale forma hanno preso parte al concorso straordinario e hanno l’obbligo di garantire il vincolo della gestione associata a base paritaria per tre anni, costituire una società, anche di capitali, pure prima che scada il triennio purché alla società non partecipino, prima della conclusione del vincolo, soggetti diversi da essi, dovendo la Regione, all’esito del concorso straordinario, assegnare anche formalmente la titolarità della farmacia a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso straordinario (seppure nella forma della “gestione associata”), salvo, ovviamente, il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire l’attività imprenditoriale farmaceutica in forma collettiva secondo le sole modalità consentite dall’ordinamento. (art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, e parere n. 69 del 3 gennaio 2018)
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