Siamo alla fase conclusiva dell'esperienza del Concorso Straordinario Farmacie, che dal 2012 ha caratterizzato interamente il decennio delle attribuzioni delle nuove sedi di farmacie, nuove istituzioni in zone vergini o per lo meno poco servite.
Abbiamo assistito tuttavia ad episodiche divergenze tra quanto previsto e quanto attuato nei singoli Comuni, è il caso di quelle sedi ritenute poco appetibili perché lontane dal centro urbano, oppure da istituire in zone scarsamente abitate, o in zone prive di manufatti idonei.
Una vasta platea di episodiche divergenze rispetto a quanto i Comuni si erano prefissati nel le revisioni del 2010, con prospettive ben diverse da quelle che effettivamente sono state realizzate.
Sono iniziate altresì le dismissioni - decorsi il triennio - di quelle sedi aperte da i neo titolari, sempre piu' spesso in forma associata, ma che hanno offerto un ritorno economico non all'altezza delle aspettative, e dei sacrifici imposti dai trasferimenti in zone differenti da quelle ove si esercitava - in modo subordinato - la professione di farmacista.
Poi l'esperienza tamponi Covid, da un lato un vero e proprio boost (spinta) alle attività della farmacia, dall'altro una incombenza difficile da gestire per mansioni e compiti non sempre pari allo status della farmacia.
Ecco quindi che il Concorso Straordinario con le sue peculiarità ha aperto ad un vasto repertorio di innovazioni volute o capitate, che prima d'ora non esistevano.
Ed ora che siamo alle prese con un concorso ordinario farmacie in procinto di essere bandito cosa accadrà?
Abbiamo focalizzato una serie di argomentazioni da tenere a mente alle porte delle nuova selezione. Infatti il farmacista, iscritto all’albo professionale, può ottenere la titolarità di una farmacia:
A) Concorso (ordinario o Straordinario)
B) Trasferimento (acquisto/donazione/cessione/conferimento/trasformazione)
Nel primo caso, una volta ottenuta l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Albo, il candidato deve superare uno dei concorsi. I vincitori del concorso, in base alla graduatoria finale, ottengono il conferimento di una sede farmaceutica di nuova istituzione o vacante (per decadenza o rinuncia del titolare).
Ecco quindi il primo punto: il punteggio: sarà attribuito con le medesime modalità attivate per il Concorso Straordinario?
Ricordiamo infatti che per rendere trasparenti ed uniformi le procedure concorsuali è stata avviata anche una piattaforma tecnologica unica nel suo genere e che il concorso straordinario, ha riconosciuto legittimità nella procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche anche per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Tali innovazioni saranno traghettate nel Concorso Farmacie Ordinario?
Il Concorso Ordinario poi a seguito della notissima legge 362/91, nello stabilire i principi in materia di procedure concorsuali a sedi farmaceutiche, ha rinviato al DPCM 298/94, il disciplinare delle prove di esame ed ha introdotto una prova attitudinale articolata in cento domande riguardanti la farmacologia, la tecnica farmaceutica, anche con riferimento alla chimica farmaceutica, e la legislazione farmaceutica; ha inoltre stabilito che le domande debbano essere estratte a sorte tra le tremila domande predisposte dal Ministero della Salute, su proposta di una commissione nominata dal Ministro.
Con il DPCM 18 aprile 2011, sono state introdotte ulteriori le materie tra quelle oggetto della prova, quali: Farmacognosia; Tossicologia; Farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della Farmacia; Diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.
Tali aspetti non sono stati presenti nel concorso straordinario indetto con il D.L. 1/12, concorso per soli titoli che ha anche ammesso la partecipazioni di associazioni di farmacisti, consentendo la somma dei titoli per periodo temporale.
Lo stesso concorso inoltre ha stabilito che ciascun candidato poteva partecipare al concorso straordinario in non più di due regioni, che gli interessati possano partecipare al concorso straordinario in gestione associata, sommando i titoli posseduti e che, in deroga a quanto stabilito dal DPCM 298/94, l’attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di “parafarmacia” siano equiparate, ivi comprese le maggiorazioni e che l’attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori di “parafarmacia” è stata equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.
Tali aspetti hanno portato a numerose vicende ed in particolare:
- Criterio di calcolo dei punteggi - sommatoria del punteggio per le associazioni
Tale questione oggi al vaglio della Cassazione, attiene alle modalità di calcolo dei punteggi ed alla possibilità offerta nel concorso straordinario di sommare i titoli per gli stessi periodi temporali da parte dei candidati che hanno fatto domanda in forma associata. Oggi siamo in attesa di conoscere cosa ne pensa la Cassazione. Leggi Qui.
- Punteggio con tetto a 35 punti e farmacie rurali. (Leggi qui)
Ricordiamo infatti che “Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50” (art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221) ma il Consiglio di Stato è piu' volte intervenuto sul punto, prima affermando una deroga anche per il concorso ordinario (CdS 5667/15) e poi ritrattando in chiave di rispetto del diritto Comunitario. (cfr., in un caso analogo, Corte UE 1° giugno 2010 in cause C 570/07 e 571/07).
Nel bando di concorso tra i poteri della Commissione tali deroghe saranno recepite oppure si dovrà tornare nelle aule dei Tar a discutere dell'applicabilità della maggiorazione per le farmacie rurali e del relativo tetto applicabile?
- Diritti di accesso alle informazioni da parte dei candidati.
Dell'argomento ci siamo occupati in tema di accesso alle informazioni, alla piattaforma ed alle problematiche inerenti la conoscibilità degli interpelli. Spesso è accaduto infatti che l'associato referente non abbia controllato la PEC fornita al sistema ed abbia irrimediabilmente perso la propria chance di partecipare all'assegnazione. Sul punto abbiamo offerto un contributo, qui di seguito consultabile.
- Partecipazione in piu' Regioni.
Come ben noto il concorso straordinario farmacie ha permesso ai candidati singoli o in forma associata, di partecipare agli interpelli in due regioni contemporaneamente, con ciò aumentando le possibilità di ottenere una sede. Sarà una mossa replicabile? Molte sono state le problematiche vista l'elevata differenza tra le Regioni, le sedi disponibili, le modalità di svolgimento degli interpelli ed il numero degli aspiranti.
- Vincita di una precedente selezione e/o di un precedente concorso, a cui non è seguita l'aperta della sede per causa imputabile al candidato.
Il punto di maggiore perplessità è dato dalla possibilità di uno sbarramento all'accesso e/o assegnazione delle nuove sedi a concorso ordinario, ove venga disposta ex lege, una nuova preclusione per coloro che non abbiano accettato la sede offerta in fase di interpello di un precedente concorso, o che non abbiano aperto nei tempi imposti dalla propria Regione la sede di riferimento e quindi abbiano dato luogo ad una decadenza.
E' ipotizzabile che venga creato uno sbarramento, sulla cui legittimità si potrà poi disquisire, ma che vada a precludere l'accesso a coloro i quali non abbiano "onorato" precedenti impegni come ad esempio l'apertura della sede assegnata.
Ecco quindi che nel prossimo concorso ordinario finiranno le sedi di nuova istituzione, quelle ancora disponibili dai precedenti concorsi, quelle la cui autorizzazione sia decaduta o ritirata al precedente titolare e quelle straordinarie richieste dai Comuni.
I Comuni, e la geografia farmaceutica,
La revisione delle piante organiche sarà il punto di maggiore incentivo per la individuazione delle nuove sedi, visto che sono trascorsi oltre 10 anni dalla individuazione delle sedi confluite nel concorso straordinario.
Sul punto abbiamo avuto modo di focalizzare l'attenzione sulla "organizzazione territoriale" e sulla adeguata istruttoria comunale, (Leggi Qui)
Associazioni di Farmacisti a concorso - un caso unico
Il concorso straordinario farmacie ha avuto un ruolo predominante nella esplosione del fenomeno associativo in farmacia, che si è tradotto dal 2017, nelle SRL tra soci ex associati, individuati a livello concorsuale da una unica idea, quella di aprire una nuova sede sommando i titoli. Della modalità di accesso agli interpelli abbiamo argomentato molto, così come anche della possibile differenziazione di ruoli all'interno dell'associazione. In piu' di un caso abbiamo dovuto analizzare i rapporti contrattuali tra gli associati, visto che il Bando del Concorso Straordinario ha previsto la figura del referente.
La chiamata dell'associazione tramite PEC e la responsabilità dell'associato referente nei confronti degli altri candidati ha dato vista ad un dibattito sulle possibile responsabilità del referente in caso di omessa risposta all'interpello, contributo consultabile.
Procediamo ora con la disamina e parliamo del Bando.
Il bando di concorso deve indicare (art. 3 D.P.R.1275/1971):
a) la qualifica urbana o rurale delle farmacie messe a concorso;
b) il comune o la località in cui la farmacia ha o avrà sede e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza ;
c) l'ammontare della tassa di concessione governativa;
d) l'ammontare dell'indennità di avviamento, prevista dall'art. 110 del T.U.L.S. 1265/1934, e dall'art. 17 della L. 475/1968;
e) le disposizioni degli articoli 108, 110 e 112 del testo unico citato, degli articoli 3, ultimo comma, 12, quarto comma, della legge citata, anche mediante semplice richiamo, nonché ogni altra prescrizione utile;
f) i titoli e documenti richiesti, per il concorso;
g) il termine, non minore di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia (ora Bollettino Ufficiale della Regione), entro il quale devono essere presentati la domanda ed i titoli.
Pubblicità del bando di concorso
Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma. (art. 2 D.P.C.M. 30-3-1994 n. 298).
Dalla Pubblicazione del bando decorrono i termini di impugnazione.
Il bando e la sua struttura nonché i richiami a Decreti secondari, sono elementi da valutare immediatamente per tutte quelle censure che possono essere elevate davanti ai TAR nei termini di decadenza ordinari, ecco quindi che i 60 giorni successivi alla pubblicazione rivestono un ruolo essenziale per chi, come molti dei candidati nei passati concorsi, hanno individuato censure che si sono rivelate tardive quando proposte in occasione dei propri ricorsi.
Incompatibilità
Capitolo ostico e pieno di insidie, dalle incompatibilità proprie del farmacista in relazione alla propria attività (artt. 7 e 8 Legge 362/1991) così come chiarite dalle Sentenza della Corte Costituzionale e dall'Adunanza Plenaria CdS nel 2018 e nel 2022, fino alle decadenze ed alle incompatibilità proprio relative al concorso.
Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1;
b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7;
c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del D:P:R: 11.07.1980, n. 382 o dell'art. 8 della L. 30.11.1989, n. 389 fino ad un massimo di punti 0,4;
d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3;
e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2;
f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;
g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;
h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1(art. 6 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298)
Prova attitudinale.
La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte (testo introdotto dal c.1, lettera a, art. 1 D.P.C.M. 18.04.2011, n. 81).
Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte (testo introdotto dall'art.1, D.P.C.M 13.02.1998, n. 54).
La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (testo introdotto dall'art.1, D.P.C.M 13.02.1998, n. 54).
Finché il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta.
Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.
A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti (art. 7 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298).
Graduatoria.
La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale (art. 8 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298).
E le graduatorie rettificate saranno impugnabili autonomamente?
Assegnazione delle sedi.
I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata. (art. 8 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298).
Sedi Farmacie disponibili e Sedi soppresse.
Sulla vicenda abbiamo avuto modo di approfondire la questione e possiamo dire che se i Comuni mantengono una certa autonomia nella rivalutazione del loro interesse ad una sede, non si puo' affermare l'esistenza di un automatismo tra calo demografico e soppressione sede.
Presidi Ausiliari, Dispensario, Farmacia Succursale, Proiezioni di Farmacia.
I concorsi farmacie hanno un immediato impatto sulle sorti delle sedi ausiliarie, ovvero dei presidi temporanei per turismo. I dispensari farmaceutici, così come le farmacie succursali non sono al riparo dai Concorsi, ma a volte possono sopravvivere ove se ne dimostri la necessità - in accordo con l'amministrazione Comunale - stante una motivazione aggravata.
La coesistenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve, infatti, ritenersi tendenzialmente esclusa in quanto essa, per un verso, viene a contraddire la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario; Ne deriva che l’istituzione e la conseguente attivazione della farmacia, fa in via ordinaria, e salve motivate eccezioni, venir meno “le condizioni per il mantenimento del dispensario farmaceutico a suo tempo istituito” ( in tal senso vedi Consiglio di Stato, sez. III, 21/01/2013, n. 309, “(…) il dispensario farmaceutico, legittimamente soppresso per far luogo alla nuova farmacia, in quanto soluzione di breve periodo destinata, nel sistema normativo vigente, ad essere sostituita con una farmacia in piena titolarità (…); ciò che determina la cessazione del dispensario è data dal fatto che la nuova farmacia venga effettivamente aperta e messa in esercizio dal nuovo titolare (…)”.
Ce ne siamo occupati in numerosi casi:
Ecco quindi la fase conclusiva dell'iter, entro 30 giorni l'assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio, trasmettere la bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della L. 475/1968, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento. In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto il medico provinciale, cui ne venga fatta richiesta dall'assegnatario, può autorizzare il deposito della somma, presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso il termine di trenta giorni per la dichiarazione di accettazione rimane sospesa per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti fra la spedizione della richiesta di autorizzazione al medico provinciale e la ricezione della risposta di questi in ordine a tale richiesta.
Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione.
Intervenuta l'accettazione ed esauriti gli adempimenti di cui sopra, il medico provinciale (ora il Servizio Farmaceutico dell'ASL) provvede entro due mesi alla ispezione dei locali prescelti per la sede, dandone preavviso all'interessato non meno di trenta giorni prima (art.9 D.P.R. 21.08.1971 n. 1275).
Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui agli articoli 9 e 10, il medico provinciale (ora l'Autorità sanitaria locale) emette il decreto di autorizzazione.
Questo deve indicare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e università o scuola nella quale conseguì il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata;
c) comune in cui è situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi del locale in cui sarà ubicato l'esercizio;
d) eventuale indennità di residenza.
Copia del provvedimento è trasmessa all'intendenza di finanza e all'ordine provinciale dei farmacisti. (art. 11 D.P.R. 21.08.1971 n. 1275).
L' Art. 12 D.P.R 21.08.1971 n. 1275 ha poi modificato l'art. 32 del R.D. 30.09.1938 n. 1706 stabilendo che : Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale (ora al Servizio Farmaceutico dell'ASL, salvo diverse disposizioni regionali) il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso.
Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio.
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale (ora dal Servizio Farmaceutico dell'ASL, salvo diverse disposizioni regionali).
Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale (art. 12 L. 475/1968, come modificato dall'art. 6 della L. 892/1984). Sui poteri di controllo leggi il nostro articolo.
Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 (art. 17 L. 475/1968). La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U.L.S. (Leggi).
Cosa accade se il vincitore di una sede di farmacia collocata in graduatoria si ritrova la dizione "Sede Sub Giudice" o assegnata "con riserva" ?
I temi da analizzare sono molteplici, Contattaci senza Impegno per ogni esigenza
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