Il caso è stato esaminato dal Consiglio di Stato che nella recentissima sentenza dello scorso 24 Novembre ha statuito la mancanza di un meccanismo automatico tra il calo demografico e la soppressione della sede, sopratutto ove questa sia stata assegnata a seguito del concorso straordinario faramcie, tantoppiù che i Comuni mantengono una discrezione al fine di favorire la fruizione del servizio farmaceutico.
Ha precisato il Consiglio di Stato che “l’obbligo di soppressione delle sedi, quale conseguenza di un decremento demografico che abbia condotto la popolazione al di sotto dei parametri dell'art. 2, l. n. 475 cit., è da riferirsi alle sole sedi previste e che non siano ancora state assegnate” e quindi “la riduzione delle farmacie in pianta organica non comporta la soppressione delle sedi farmaceutiche già assegnate, ma potrà avere effetto eventualmente solo se la sede sia vacante e non assegnata (Cons. Stato, Sez. III, 15 giugno 2015 n. 2959).
In conclusione
la revisione della pianta organica, su istanza di parte, con richiesta di soppressione della sede per calo demografico, sarà valutabile solo ove la sede soprannumeraria non risulti assegnata ed accettata all'esito del concorso,
tantoppiù che il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario, escludendo il medesimo anche dalla speciale procedura di recupero predisposta,a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento demografico, rilevato all’esito della verifica biennale”;
L'istanza di revisione della pianta organica delle farmacie nel territorio comunale tuttavia ad avviso di chi scrive, rimane il principale, se non l'unico rimedio di verifica della effettività tra sedi esistenti, e popolazione residente, a garanzia del servizio e tutela delle farmacie già operanti.
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