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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Concorso Farmacie, SRL, contrasti tra soci modi di sopravvivenza!

A seguito del concorso ordinario ma ancor piu' del concorso straordinario farmacie si è assistito dopo la riforma del decreto 124 del 2017 a Società di capitali che gestiscono su basi paritarie nuove farmacie.


Il quesito che ci è stato posto riguarda l'ipotesi di l'impossibilità di funzionamento dovuta a contrasti insanabili tra soci nella SRL paritaria titolare di farmacia, di una sede di nuova istituzione di farmacia.

Quindi cosa accade ad una SRL di Farmacia, istituita a seguito della vittoria di sede e gestita su base paritaria?


Diamo la risposta, e successivamente vediamo i risvolti operativi: 1) la società si scioglie per impossibilità di funzionamento; oppure 2) lo statuto della società prevede modi di risoluzione delle controversie tra soci paritari, come ad esempio la nomina di un arbitro esterno.

Adesso cerchiamo di comprendere come si giunge a tale conclusioni.


La società a responsabilità limitata si sciolgono ai sensi dell'art. 2484 cc in alcuni casi, tra i quali troviamo, i tipici esempi di “impossibilità di funzionamento” ed “impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale”.


Abbiamo dato per scontato che all'esito del Concorso Straordinario Farmacia, i nostri candidati abbiano partecipato in forma associata e soprattutto che in caso di gestione di Farmacia abbiano costituito una SRL, modello preferito dallo stesso Consiglio di Stato nel parere 69/18.


Risulta altresì logico che gli associati ex candidati al concorso, siano in numero paritario 2/4 talché si possa verificare l'ipotesi di una paralisi della gestione ove si arrivi a contrasti insanabili tra i soci già titolari pro quota di farmacia.


E quindi come si risolve un contrasto insanabile in caso di gestione paritaria della SRL di Farmacia?


Chiaro che ove tale assunto sia stato sottoposto ad un esperto di diritto societario prima della costituzione della SRL lo stesso statuto avrebbe potuto prevedere alcune garanzie.

Vi sono però rimedi del diritto societario NON applicabili nel triennio dalla costituzione della SRL a seguito del concorso, quindi superfluo è parlare delle varie ipotesi di “patti parasociali”, clausole di “cooling off”, “casting vote” “roulette russa”, delle quali parleremo ove sorgerà la necessità, ma che sin da subito sia chiaro NON sono applicabili al caso del Concorso Farmacie, stante l'obbligo di parità di titolarità e gestione imposto dalla giurisprudenza.


Ecco quindi che le ipotesi rimangono due, ovvero abbandonare l'impresa, con lo scioglimento per impossibilità di funzionamento, o di raggiungimento dell'oggetto sociale, oppure prevedere nello statuto della SRL la remissione della decisione ed il superamento del contrasto ad un arbitro nominato dal Tribunale del luogo per la risoluzione delle controversie societarie.


Immaginiamo quindi che questa SRL abbia soci pari, e quindi amministrazione congiunta, e quindi solo la clausola arbitrale già prevista nello statuto, con possibilità di ricorrere ad un esperto estraneo nominato dal Tribunale. sarà il rimedio per superare l'impasse societario, come ad esempio la scelta gestionale di compiere un determinato investimento o trasferire la sede o altre scelte che esulando il campo del diritto farmaceutico e vadano ad incidere sulla gestione della società.


Assistiamo quindi ad un problema gestionale della SRL o addirittura della Spa, che vanno al di fuori del perimetro della farmacia intesa come presidio sanitario e che invadono campi propri del diritto societario.

Elementi questi sempre piu' frequenti in tutte quelle realtà che hanno visto la vittoria di sedi da parte di associazioni di candidati farmacisti di 3/5 aspiranti e che oggi si trovano nel difficile tunnel della gestione paritaria su base plurale della neo farmacia.


Per dirla in sintesi, un effetto collaterale del concetto di “sommatoria del punteggio da titoli degli associati”

Fatta questa lunga premessa, quindi vediamo come il sistema societario delineato nel 2017 NON offra per i neo titolari tutti i rimedi del diritto societario, tant'è che già il Consiglio di Stato nel 2018 aveva rilevato che “tale interpretazione – l'applicazione del diritto societario - seppur formalmente corretta, potrebbe nella realtà comportare il rischio di elusione delle condizioni normative poste per la gestione associata”.


Tra le peculiarità del concorso straordinario, infatti, vi è la possibilità di partecipazione in forma associata, dal che il vincolo della gestione associata su base paritaria per almeno tre anni.

Chiaro che anche in caso di Società per Azioni che gestiscano simili situazioni è configurabile tale rimedio.



Per tali ragioni il Parere conclude nel senso di “ammettere che i vincitori del concorso straordinario in forma associata possano costituire una società, anche di capitali, ed anche prima della scadenza del triennio, ma che ad essa non possano partecipare, prima della conclusione del vincolo, soggetti diversi da essi, neppure farmacisti non vincitori e non farmacisti”.


Inoltre “il rispetto del vincolo della gestione paritaria impone che l’organizzazione interna garantisca ai vincitori la piena parità di poteri di gestione e di amministrazione”, dal che “la necessità di prediligere modelli che, nella loro configurazione tipica, garantiscano il rispetto dei citati vincoli di legge, rappresentati in particolare dalla garanzia del mantenimento della gestione su base paritaria”.


Il Consiglio di Stato, peraltro, conclude proponendo anche la propria preferenza per un tipo di società di capitali. Anzitutto, esclude la s.a.p.a., in quanto non prevista per le società titolari di farmacie comunali, prediligendo le s.p.a. e le s.r.l. Tuttavia, afferma che “appare preferibile la seconda in quanto questa, per la sua disciplina tipica, garantisce maggiormente il rispetto della gestione paritaria”.


Conclusione:


Ecco quindi che per poter far combaciare i profili societari gestionali della SRL con i principi delineati dal Consiglio di Stato, la gestione associata sottoforma di Società dovrà essere configurata nell'ambito di una SRL preferibilmente con un Consiglio di Amministrazione composto in numero dispari, e con previsione statutaria di risoluzione delle controversie rimesse ad un arbitro esterno, per ovviare a quella paralisi gestionale che porterebbe inevitabilmente ad una ipotesi di scioglimento per impossibilità di funzionamento ove si ravvisassero contrasti ineludibili tra soci, o contrasti dovuti alla vendita delle quote una volta scaduto il triennio, con correlativo diritto di prelazione... ma questa è un'altra storia..







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