Avendo partecipato al concorso farmacie in due diverse regioni, ove una volta conseguita una sede, stante il passaggio sul tempo, ceda la prima sede,
posso ottenere un'altra successivamente nell'altra Regione?
Quesito dovuto al disallineamento temporale tra le Regioni nel corso degli interpelli del concorso farmacie, vediamo la risposta e sopratutto le motivazioni sottese.
Il quesito, però, introduce un tema completamente nuovo, perché fa riferimento ad altra e diversa incompatibilità, ossia l’osservanza del principio di alternatività di cui all’art. 112 del R.D. 1265/34. In base a tale norma, per quanto d’interesse, “È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona.
Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso”.
Richiamano, in proposito, le stesse intervenienti, il recente arresto dell’Adunanza plenaria sulla necessità per il farmacista che concorre a più sedi, nel caso in cui risulti assegnatario di due sedi, di optare per l’una o per l’altra sede. “L’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, ha inteso riaffermare la regola dell’alternatività nella scelta tra l’una e l’altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell’art. 112, comma primo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, sicché il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l’una o per l’altra sede.
La regola dell’alternatività o non cumulabilità delle sedi, in capo al farmacista persona fisica, vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che per la gestione associata, prevista dall’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, la quale non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e inteso ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991 (Cons. di Stato, Ad. Plen., 17 gennaio 2020, n. 1). Dispone, per inciso, l’art. 11, comma 5, d.l. n. 1 del 2012 che «ciascun candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione della farmacia in non più di due regioni o province autonome», consentendo espressamente, quindi, che i farmacisti, persone fisiche, possano prendere parte a non più di due concorsi straordinari banditi dalle varie Regioni o Province autonome.
Ciò posto, come statuito dal medesimo giudice di secondo grado, “la negoziazione della farmacia, assegnata per prima, da parte della candidatura associata, non potendo la stessa essere rinunciata, in quanto ceduta, non consente l’assegnazione della seconda” (Cons. di St., n. 6198/2020).
Da ciò deriverebbe che la partecipazione al concorso straordinario bandito in più regioni, anche in forma associata, non permetterebbe l’assegnazione della titolarità della seconda farmacia - stante il divieto di cui all’art.112, R.D. n. 1265/1934 -, a coloro che, per avere negoziato la sede assegnata per prima, cedendola, si sono preclusi la possibilità di rinunciarvi al fine di avere assegnata la sede in altro concorso. Tar Napoli 1341/23.
Avv Aldo Lucarelli
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