Il Consiglio di Stato con una spinta pronuncia elabora una teoria innovativa sul limite decennale per concorrere al concorso farmacie e cio' facendo compara la normativa in tema di appalto alla procedura concorsuale del concorso straordinario farmacie,
L’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968 stabilisce che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno 10 anni dall’avvenuto trasferimento: il divieto di concorrere all’assegnazione di una farmacia comporterebbe l’impossibilità di assegnare una nuova farmacia al farmacista che abbia alienato la propria nell’arco dei dieci anni precedenti.
Teorema pacifico e da un ventennio, in senso conforme addirittura C.d.S. n. 7467 dal 2004.
Tuttavia tale limite oggi si scontra con l'innovativa posizione societaria di molte farmacie, a seguito della riforma 124 del 2017 e con la scissione farmacista persona fisica /farmacia.
Ecco quindi che si potrebbero avere delle quote minoritarie, ininfluenti ai fini della titolarità della farmacia, dapprima inimmaginabili quando, in assenza della previsione societaria, non era possibile scindere la gestione dalla proprietà e suddividere in quote sociali la proprietà, quello che oggi è possibile con una società a responsabilità limitata, il modello societario preferito dalla stessa Adunanza n. 69 del Consiglio di Stato!
Cosa accade quindi se il farmacista sia titolare di una quota minoritaria della sede farmaceutica, quota non rappresentante la titolarità?
Nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della titolarità da parte di società titolare dell’autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia.
Ed ecco lo slancio innovativo:
Ne consegue che l’ipotesi concreta si pone ben lontana da quella che il legislatore del 1968 ha voluto prevenire: ossia evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile”. La medesima ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone dovendo ritenersi che anche il quel caso il socio abbia acquisito i relativi vantaggi ma è quanto meno dubbio possa altresì rinvenirsi in una semplice cessione di quote di una società di capitale, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale “perfetta”.
E' pur vero che nel caso esaminato in sentenza, le quote erano state cedute medio tempore a causa di un provvedimento giudiziario, ma si è comunque aperta la breccia per differenziare il valore della quota societaria, ed attribuire quindi il peso e la responsabilità a quella quota societaria che possa rappresentare “titolarità della farmacia”, escludendo, per un principio di proporzionalità, la quota minoritaria ceduta, dai rigidi schemi del divieto decennale previsto dall'art. 12 della legge 475 del 1968.
Un altro passo verso un nuovo diritto societario della farmacia, sempre meno vincolato agli schemi creati per rispondere ad una logica diversa, quella del farmacista persona fisica.
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