Concorso Straordinario Farmacie, perché è ammesso la sommatoria dei titoli per entrare in graduatoria?
E' una domanda piu' volte pervenuta da parte dei Farmacisti titolari di farmacia e con decenni di attività che si sono visti scavalcare dalle Associazioni di giovani farmacisti nelle graduatorie, ormai in scadenza, del Concorso Straordinario Farmacie.
In questo articolo tratteggiamo la normativa e troviamo la spiegazione a tale fenomeno, per ora unico nel suo genere e che potrebbe essere riutilizzato in futuri concorsi, ove una legge ad hoc, lo prevede.
E quindi la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1/2020 e Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 69/2018 sono i capisaldi della giurisprudenza in tema di Concorso Straordinario Farmacie e punteggi.
Come ha avuto modo di precisare qualche mese fa il Consiglio di Stato la normativa del Concorso Straordinario Farmacie è specifica.
Ed infatti quello della specificità della normativa che regola la fattispecie è specifica e trova fondamento nell'art. 11 del D.L. 1/2012, ed è relativa all’annullamento dell’autorizzazione all’apertura della farmacia in forma associata a due farmaciste con obbligo di co-gestione per un minimo di tre anni. La specialità è insita nella modalità, quella della sommatoria -lineare dei titoli.
Questo concetto era stato già esaminato dal Consiglio di Stato nella sentenza 5667 del 2015 secondo cui - in tema di tetto massimo delle rurali - "il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all’esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM in ordine al punteggio attribuibile per i l’attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto anche della maggiorazione prevista dall'art. 9 della L. 221/1968... in sostanza, spiegano i giudici, "osservando la clausola del bando, soltanto coloro che hanno un’anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un’anzianità superiore – intorno ai 20 anni di servizio-, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell’imparzialità.
Ecco quindi che il criterio di attribuzione del punteggio nel concorso farmacie ha subito delle deroghe al sistema ordinario, ma tale possibilità viene, tuttavia, subordinata dal legislatore al rispetto di taluni vincoli, che condizionano il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata. I vincitori del concorso straordinario che hanno partecipato in gestione associata devono infatti garantire che tale forma di gestione permanga per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia e che la gestione si svolga tra essi su base paritaria.
Abbiamo già visto che gestione paritetica è garantita da un particolare tipo di società, la SRL.
La gestione paritaria..
Nel successivo punto 23 del parere la Commissione Speciale ha rappresentato che in seguito alla vincita del concorso straordinario possono essere costituite società di capitali “purché sia pienamente rispettata la chiara prescrizione incentrata sulla conservazione della gestione paritaria per tre anni, da parte dei soggetti che, associandosi, hanno partecipato al concorso”.
I medesimi principi sono stati ribaditi anche dall’Adunanza Plenaria n. 1/2020 che, in particolare, ha rilevato che:
“la titolarità della sede, all’esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti “associati” personalmente,
salvo successivamente autorizzare l’apertura della farmacia e l’esercizio dell’attività in capo al soggetto giuridico (società di persone o di capitali) espressione degli stessi (…) farmacisti vincitori del concorso ed assegnatari della sede,
che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del D.L. n. 1/2012).
“I singoli farmacisti possono aspirare alla gestione associata della sede,
come prevede l’art. 11, comma 7, del D.L. n. 1 del 2012,
“sommando i titoli posseduti” e la loro partecipazione associata al concorso straordinario, sulla base di un accordo inteso alla futura gestione” (….) associata della sede agognata”.
L’Adunanza Plenaria ha quindi precisato, in sintesi, che “i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e pro indiviso, per così dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità dell’esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall’art. 7 comma 1, della L. n. 362/1991, che consenta l’esercizio in forma collettiva dell’attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni”.
Nella sentenza n. 2804/2019 il Consiglio di Stato – richiamando il parere della Commissione speciale n. 69/2018 -, ha affermato che in seguito alla vincita del concorso straordinario possono essere costituite società di capitali purchè
“sia pienamente rispettata la chiara prescrizione incentrata sulla conservazione della gestione paritaria per tre anni, da parte dei soggetti che, associandosi, hanno partecipato al concorso”.
Ne consegue che, come chiaramente espresso sia dalla Commissione Speciale nel parere citato, sia dall’Adunanza Plenaria n. 1/2020 e dalla giurisprudenza la disciplina speciale relativa al concorso straordinario prevede necessariamente la gestione associata dei vincitori del concorso che hanno partecipato in associazione, cumulando i rispettivi titoli, per almeno tre anni.
Se così non fosse, infatti, potrebbero verificarsi fenomeni elusivi della disciplina straordinaria che in deroga alle normali regole concorsuali, ha consentito la cumulabilità dei titoli condizionatamente, però, alla gestione congiunta e paritaria tra gli associati.
Ecco quindi il collegamento e la giustificazione nel punteggio delle graduatorie della sommatoria dei titoli ammessi per l'associazione dei farmacisti.
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