È uscita solo il 7 luglio scorso la sentenza della Cassazione Civile a sezioni unite n. 19244 che ha analizzato un tema delicato relativo Eccesso di potere del Consiglio di Stato.
Dopo una articolata ricostruzione, per la Cassazione il vizio è configurabile solo qualora il Consiglio di Stato abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete.
Sulla base di tale principio è stato presentato lo scorso Giugno, un ricorso in Cassazione dall’Avvocato Aldo Lucarelli avverso la decisione del Consiglio di Stato che in applicazione del proprio parere - adunanza plenaria n. 19/2020 - avrebbe colmato una presunta lacuna della normativa del Concorso Straordinario Farmacie in tema di attribuzione di punteggi.
Il Consiglio di Stato infatti ha recentemente affermato che l’attribuzione dei punteggi delle associazioni di giovani farmacisti NON segue un principio meritocratico, ammettendo il cumulo matematico del punteggio degli associati senza premiare la qualità delle esperienze dei partecipanti più titolati ma in forma singola.
Afferma infatti il Consiglio di Stato nella sentenza 3973/2021:
La norma (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012),introduce, dunque, consapevolmente una deroga al principio meritocratico posto a base del concorso ordinario (cfr. §§ 20-21 del parere n. 69 del 3 gennaio 2018) proprio attraverso la possibilità di cumulare i punteggi per "favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge" (Cons. St. Ad. Plen., 17 gennaio 2020, n.19).
Afferma il legale incaricato, l’avvocato Aldo Lucarelli autore del ricorso in Cassazione, che la ricostruzione del Consiglio di Stato basata sulla propria giurisprudenza, sarà legittima e granitica, solo ove confermata dal vaglio della Cassazione che potrà sindacare il criterio usato dalla Giustizia amministrativa e quindi valutare l’ipotesi di invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore.
Un tema spinoso che avrebbe permesso a giovani associazioni di bypassare associazioni meno numerose o candidati singoli ma più esperti.
In conclusione appare coerente che il calcolo dei punteggi nel concorso avrebbe dovuto essere regolamentato solo in via legislativa e non da una giurisprudenza innovativa.
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