Ci è stato chiesto se per un candidato singolo, o in forma associata sia imprescindibile mantenere i requisiti di partecipazione al concorso durante l'intera procedura.
La domanda appare assai pertinente oggi che a distanza di dieci anni, quelli che erano i requisiti e le compatibilità esistenti nel 2012 potrebbero non essere piu' pertinenti a distanza di tempo.
E' giusto che l'amministrazione vincoli i partecipanti al concorso per un lasso di tempo così lungo, pregiudicando quelli che sono gli interessi della vita, e le opportunità di lavoro?
A questa domanda la risposta era semplice, infatti piu' volte sia il Consiglio di Stato che i Tar avevano affermato circa la necessaria sussistenza dei requisiti per tutta la durata del concorso.
Ma oggi qualcosa è cambiato grazie all'accostamento della procedura concorsuale del concorso farmacie al regime degli appalti e della gare pubbliche e mutando la disciplina delle gare pubbliche il risultato – innovativo – è differente.
Infatti possiamo anticipare che la sussistenza dei requisiti dovrà sussistere nel doppio momento della presentazione della domanda al concorso e nel momento, assai distante e successivo, dell'effettiva possibilità di conseguire la sede, ma non – attenzione – durante la fase di scorrimento della graduatoria, periodo in cui in effetti, i partecipanti non assegnatari aspettano fiduciosi un nuovo interpello.
Vediamo perché.
Con una sentenza risalente al 2017 il CdS aveva evidenziato che le qualificazioni richieste dal bando devono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità MA, tale principio, non può essere letto se non coordinatamente al suo presupposto...
Infatti, la Plenaria ha precisato che il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica.
MA attenzione, quando dalla graduatoria emergono candidati farmacisti assegnatari vittoriosi, la posizione dei partecipanti non assegnatari deve differenziarsi in quanto questi sono in posizione non utile alla assegnazione della sede.
Dalché “sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione”. Questa l'innovativo passaggio del CdS.
Quindi pretendere sine die, e quindi senza scadenza, che i concorrenti, non assegnatari ma in graduatoria, mantengano i requisiti inalterati, sarebbe una condizione sproporzionata, con la conseguenza che l’interpretazione del bando, alla luce dei canoni di proporzionalità e buona amministrazione, deve far ritenere che per la sussistenza del requisito previsto dal bando, deve farsi riferimento a due momenti distinti, ovvero, il momento di partecipazione al concorso ed il momento dell’assegnazione della sede farmaceutica.
Ecco quindi che la permanenza dei requisiti per i candidati farmacisti non assegnatari avrà un differente valore temporale rispetto a coloro che si sono collocati utili in graduatoria.
Tale articolata ricostruzione apre la strada a quel fenomeno per il quale il candidato, in possesso del requisito del concorso ed in graduatoria in posizione non utile, perda l'idoneità al concorso, durante le fasi di stallo della graduatoria, per poi riacquistarla in prossimità del nuovo interpello utile, e quindi dell'effettivo controllo operato dall'amministrazione.
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