Ci viene chiesto se in caso di vittoria di sede nel concorso ordinario sia possibile aprire la farmacia, una volta autorizzati, nella forma societaria sebbene l'aggiudicazione sia stata individuale.
La risposta è negativa. Ed infatti come nel concorso straordinario, anche in quello ordinario sussiste il divieto di trasferimento nell'arco del triennio dalla autorizzazione e ciò ossequio all'art 12 della legge 475 del 1968, ad avviso del quale:
E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmaciadecorsi tre anni dalla conseguita titolarita'.
Elemento confermato dall'art 7 comma 8 della legge 362 del 1991.
Tale assunto non è smentito dalla normativa civilistica in tema di società ed infatti il titolare che utilizzi lo schermo societario non pone altro che un conferimento in società cosicché da realizzare una condotta traslativa in favore di un ente collettivo o comunque terzo. Tale passaggio quindi deve ritenersi vietato nel triennio dal conseguimento della titolarità.
A scanso di equivoci si evidenzia che tale assunto non è sconnessato nemmeno dalla previsione della partecipazione associata nel concorso straordinario, ed infatti i vincitori associati nel concorso straordinario farmacie dovranno utilizzare lo schema societario mantenendo la titolarità per un triennio e configurando ognuno quale titolare di autorizzazione.
Non appare infine ammissibile, al fine di non cadere nella trappola degli atti elusivi, nemmeno l'uso di passaggi tali da porre in essere una Srl unipersonale, e ciò in quanto si tratterà pur sempre di conferimenti societari seppure in forma singola.
Più difficile da censurare ma pur sempre vietato appare infine il fenomeno della trasformazione da ditta individuale a società anche unipersonale, all'interno del triennio, per le medesime ragioni.
La questione appare di primaria importanza nel concorso ordinario farmacie ben più che del concorso straordinario farmacie stante la stragante maggioranza di associazioni vittoriose nel concorso straordinario che hanno reso possibile, seppure con le citate limitazioni, il ricorso immediato alla gestione collettiva societaria della farmacia in ossequio alle disposizioni della legge 124/2017, limitata ai soli membri dell'associazione per un triennio.
Avv Aldo Lucarelli
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