Nuova pronuncia in tema di Farmacie e sulla maggiorazione per la ruralità nel rispetto del tetto massimo attribuibile di 35 punti, secondo il criterio del “cumulo temperato”
“Dalla attenta lettura delle due disposizioni (art. 9, l. n. 221/1968 e l. n. 362/1991 e, quindi, art. 5, D.P.C.M. n. 298/1994 alla quale la prima rinvia) e dalla ratio alle stesse sottesa il Collegio ritiene di dover concludere che non ci si trova di fronte a norme di contenuto quasi antitetico - di cui la speciale (che prevederebbe l’attribuzione di punti in deroga al tetto dei 35 punti per l’esperienza professionale) prevale sulla generale (che prevede, invece, il tetto massimo di 35 punti), - ma a norme che si integrano, nel senso che la maggiorazione premiale si applica sommandosi ai punti attribuiti al concorrente per l’esperienza professionale, nell’ambito della quale va ascritta anche l’anzianità di servizio svolto presso una farmacia rurale, ferma restando che la somma dei due punteggi non può superare il totale di 35.”
questo il principio ribadito nella pronuncia, a cui si aggiungono però alcune innovative considerazioni e motivazioni di stampo Comunitario,
“Il combinato disposto della l. n. 221 del 1968 e della l. n. 362 del 1991, lungi dal vanificare l’intento del legislatore di attribuire un “premio” al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (id est, quelle rurali), conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l’esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni (art. 5, comma 2, d.P.C.M. n. 298 del 1994).”
soggiunge quindi il CdS che “l’attribuzione di un peso ponderale - sproporzionato al requisito della ruralità nell’attribuzione dei punteggi per titoli professionali - esporrebbe il nostro sistema regolatorio a dubbi di compatibilità comunitaria nella misura in cui l’attribuzione per intero della maggiorazione per ruralità si risolvesse in un vantaggio competitivo eccessivo in favore dei cittadini residenti (i soli, tendenzialmente, ad aver potuto ed in una discriminazione dissimulata in danno dei non residenti, che potrebbe in definitiva rendere eccessivamente gravoso il diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) di cittadini provenienti da altri Paesi membri dell’Unione europea, che volessero accedere in Italia all’esercizio dell’attività farmaceutica (cfr., in un caso analogo, Corte UE 1° giugno 2010 in cause C 570/07 e 571/07).“
“Ne consegue che anche una lettura interpretativa comunitariamente orientata delle disposizioni normative dinanzi citate suggerisce di aderire alla soluzione del cumulo temperato della maggiorazione per ruralità, da riconoscere cioè pur sempre nel rispetto del tetto massimo insuperabile dei 35 punti attribuibili complessivamente dai commissari per i titoli professionali posseduti da ciascun concorrente.”
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Pronuncia del Consiglio di Stato sul concorso straordinario Farmacie e sulla maggiorazione per la ruralità nel rispetto del tetto massimo attribuibile di 35 punti, secondo il criterio del “cumulo temperato”
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