Concorsi farmacisti i casi pratici
- Avv Aldo Lucarelli
- 2 giorni fa
- Tempo di lettura: 6 min
Ci occupiamo nel presente post di alcuni aspetti “tipici” del concorso farmacie, sia di quello ordinario in dirittura di partenza in molte regioni che del colpo di coda di quello straordinario ancora esistente almeno per quanto attiene alle fasi processuali delle controversie in corso.
Parte 1) Concorso Ordinario Farmacie
Il numero esatto di domande al concorso ordinario per farmacie non è fisso e può variare a seconda della regione che bandisce il concorso.
Tuttavia, in genere, la prova scritta prevede 100 domande a risposta multipla sulle materie indicate nel bando.
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Ad esempio, il bando di concorso ordinario per farmacie della Regione Emilia-Romagna prevede una prova scritta con 100 domande a risposta multipla su argomenti di:
* Legislazione farmaceutica
* Chimica farmaceutica e tossicologia
* Farmacologia
* Tecnica farmaceutica
* Farmacognosia
* Patologia e fisiopatologia
* Igiene e sanità pubblica
È sempre consigliabile consultare attentamente il bando di concorso specifico della regione di interesse per avere informazioni precise sul numero di domande e sulle materie oggetto d'esame.
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La scelta della sede farmaceutica nel concorso ordinario avviene generalmente dopo la pubblicazione della graduatoria dei vincitori. La procedura può variare leggermente a seconda della regione, ma il processo standard prevede questi passaggi:
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* Pubblicazione della graduatoria: Una volta concluse le prove del concorso, viene stilata una graduatoria in base ai punteggi ottenuti dai candidati. Dalla data di pubblicazione decorrono 60 giorni per l’eventuale ricorso Tar in caso di disaccordo sulla correzione.
É da tener presente che nelle ultime esperienze la Commissione di valutazione ha attribuito un punteggio su base 100 di cui 50 punti riservati alla prova attitudinale, 35 punti per titoli relativi all’esercizio professionale e 15 punti per i titoli di studio e di carriera.
* Interpello: I candidati vengono chiamati in ordine di graduatoria per esprimere le loro preferenze sulle sedi farmaceutiche disponibili messe a concorso.
* Assegnazione: La sede viene assegnata al candidato con il punteggio più alto che l'ha indicata come preferenza. Se più candidati hanno scelto la stessa sede, la precedenza viene data a chi ha un punteggio più alto in graduatoria.
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* Accettazione: Il vincitore deve accettare la sede assegnata entro un termine stabilito, solitamente entro 15 giorni decorsi i quali decade dalla scelta.

Concorsi farmacisti i casi pratici
Punti importanti da considerare:
* Elenco delle sedi disponibili: Il bando di concorso specifica l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili, con indicazioni sulla loro ubicazione e caratteristiche (es. urbana o rurale).
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Concorso Ordinario Farmacie casi e questioni
* Preferenze: I candidati possono esprimere un certo numero di preferenze tra le sedi disponibili. È fondamentale valutare attentamente le proprie opzioni, poiché una volta espresse, le preferenze non possono essere modificate.
Nella preferenza delle sedi é necessario porre adeguata attenzione alle sedi non di nuovo insediamento per le quali quindi é dovuta obbligatoriamente indennità.
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Concorso per Sedi di nuova istituzione
Per le sedi per le quali è specificato “sede non di nuova istituzione, già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 TULLSS) che costituisce un costo a volte assolutamente non trascurabile visto che la determinazione non é rimessa alla Regione ma é lasciata alle parti ed alla competenza del giudice ordinario in coso di disaccordo.
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* Punteggio: Il punteggio ottenuto nel concorso è determinante per l'assegnazione della sede, quindi è importante prepararsi al meglio per ottenere un buon risultato.
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* Consultare il bando: per comprendere se ci sono clausole escludenti come ad esempio la precedente partecipazione al concorso straordinario o l’ ottenimento di una precedente sede da concorso.
Sul concetto di clausola escludente da impugnare leggi pure qui
* Informarsi sulle sedi: Raccogliere informazioni sulle sedi disponibili, valutando fattori come la posizione geografica, il potenziale bacino d'utenza, la presenza di altre farmacie nelle vicinanze, ecc.
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Valutare le proprie priorità: Decidere quali sono i fattori più importanti nella scelta della sede come vicinanza a casa, opportunità di crescita professionale, qualità della vita, la redditività della zona, i servizi offerti dai concorrenti.
Apertura Farmacia assegnata a concorso ordinario
L’apertura della sede assegnata deve avvenire nel termine di 180 giorni compresa la fase autorizzatativa
Una importante differenza rispetto al concorso ordinario é riservata alla titolarità della
farmacia ottenuta tramite concorso ordinario che è individuale:
quindi l’istanza di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia può essere presentata esclusivamente dall’assegnatario della sede farmaceutica e l’autorizzazione viene rilasciata al medesimo soggetto.
Decorsi 3 anni dall’apertura della farmacia, la titolarità individuale potrà essere trasferita a società o ad altro titolare (art. 12 L. 475/1968).
Parte 2) Concorso Straordinario Farmacie l'ultima pronuncia in tema di associazione
Riportiamo un passo di una recentissima sentenza sicialiana che come "colpo di coda" del terminando concorso straordinario farmacie valorizza la posizione del singolo associato rinunciante rispetto alla posizione assunta dall'intera compagine.
E' quindi legittima la rinuncia da parte di un singolo associato che informa l'Ente Regionale della volontà di recesso dalla associazione, prima della assegnazione, e tale determinazione travolge l'intera associazione.
Ci precisa la sentenza che l’art. 11, comma 5, del D.L. n. 1/2012 prevede espressamente che, in caso di partecipazione in forma associata, la titolarità della sede farmaceutica è subordinata al mantenimento di una gestione congiunta e paritaria da parte di tutti i componenti del gruppo per almeno tre anni.
Non è invece prevista la possibilità di prosecuzione in forma modificata o ridotta rispetto al gruppo originario.
Concorso straordinario Farmacie la rinuncia di un associato travolge l'associazione
Concorso Straordinario la logica dell'associazione
La norma si fonda su una logica chiara: i candidati che partecipano in forma associata possono cumulare i propri titoli per ottenere un punteggio più elevato, proprio perché si presentano come un’entità stabile e unitaria.
Se tale unità viene meno prima del termine triennale, viene meno anche il presupposto che ha giustificato l’attribuzione del punteggio e, quindi, l’assegnazione della sede.
Recesso di un associato, gli altri associati possono rimanere in corsa?
Consentire la prosecuzione in forma ridotta, a seguito del venir meno (per qualsiasi causa) di uno dei componenti dell’associazione, equivarrebbe ad alterare l’esito della selezione, riconoscendo la sede a soggetti che, sulla base dei soli titoli individuali, non avrebbero ottenuto l’assegnazione.
In tal modo si svuoterebbe di significato l’intera fase valutativa e si lederebbe il principio di parità tra i concorrenti, penalizzando chi disponeva di titoli pari o superiori rispetto a quelli dei singoli componenti dell’associazione, ma non ha potuto beneficiare del cumulo.
In sintesi, la composizione originaria del gruppo rappresenta un elemento essenziale per la validità dell’assegnazione: ogni modifica intervenuta prima del termine triennale previsto dalla legge comporta il venir meno dei requisiti richiesti e determina, ove la sede sia già stata assegnata, la decadenza dalla stessa; nei casi, invece, in cui l’assegnazione non si sia ancora perfezionata, come nella fattispecie in esame, comporta l’esclusione del gruppo dalla procedura.
Il singolo associato e la capacità rappresentativa del referente nel concorso straordinario farmacie
Come già evidenziato.. la figura del referente non comporta un’esclusività nella capacità rappresentativa dell’intera associazione, ma solo una funzione di coordinamento procedurale.
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Nel caso di specie, la comunicazione è stata resa da, soggetto pienamente legittimato in quanto parte dell’associazione, ed è stata trasmessa per iscritto, a mezzo PEC, con contenuto inequivocabile.
Non vi era alcuna disposizione, né normativa né regolamentare, che imponesse l’utilizzo esclusivo della piattaforma ministeriale per tale tipo di dichiarazione unilaterale. Trattandosi di atto sostanziale, incidente sulla volontà individuale del singolo componente, la forma adottata deve ritenersi senz’altro adeguata allo scopo. Tar Sicilia - Palermo n. 759 2025
In sintesi il percorso "associativo" determina la caducazione dell'intera partecipazione quando il vincolo viene sciolto prima dei tre anni dall'autorizzazione o dell'assegnazione.
E' solo il caso di precisare che nel concorso ordinario farmacie in corso di svolgimento in alcune regioni Italiane, l'autorizzazione è rivolta al singolo partecipante, il cui vincolo rimane triennale ai sensi dell'art. 12 della legge 475 del 1968 ai sensi del quale:
Avv. Aldo Lucarelli
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