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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Cessione e donazione di azienda e le responsabilità fiscali.

Abbiamo già affrontato in altre occasioni la cessione di azienda ed abbiamo visto come tale contratto così come quello di affitto non possono essere utilizzati ai fini elusivi di prescrizioni di legge.


In tema di farmacia abbiamo visto come l'affitto di azienda sia sostanzialmente vietato mentre la cessione segue le regole tipiche del diritto privato.


In questa occasione analizziamo la cessione ma anche la donazione (stante comunque il trapasso di titolarità) ai fini del rilievo delle contestazioni che possa muovere l'agenzia delle entrate.


Sul punto in più occasioni la giurisprudenza ha affermato che


il contratto di cessione o di affitto d’azienda determina l’automatico trasferimento all’acquirente (o all’affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, come si evince dalla lettura degli artt. 2558 – 2562 del codice civile.


(cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria 4 maggio 2012, n.10; T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 1676)


In base al principio generale si è quindi affermato che il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente



Ecco quindi che con la cessione di azienda oneri ed onori trapassano al cessionario, in tal senso si è pronunciato il Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331 ed il Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022.



L’esigenza sottesa ad una simile interpretazione appare evidente anche nel caso in cui, si tratti di una donazione di azienda, dal momento che essa permette al titolare di trasferire l’azienda quando è ancora in vita, garantendogli, comunque, un controllo sulla continuità della prosecuzione del complesso aziendale, il ché ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli #appalti.


Quanto sopra trova ulteriore conferma nella disciplina sulla responsabilità solidale tributaria prevista in capo al cessionario dell’azienda dall’art. 14 del decreto legislativo n. 472/1997, applicabile al caso di specie.


Ed infatti è stato piu volte affermato che la responsabilità solidale del cessionario ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo n. 472/1997 seppur non integra, a rigore, l’ipotesi della “commissione di violazioni” di cui all’art. 80 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 è anche vero, che ai fini tributari con la cessione di azienda l’ “operatore economico” resta, nella sostanza, lo stesso.


A maggior ragione in caso di donazione di azienda. Sulla non opponibilita della donazione di quote ai fini del decorso del decennio nel concorso farmacie leggi qui.


Può, pertanto, affermarsi che, attraverso il meccanismo di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 472/1997, le violazioni “commesse” dal precedente titolare diventano violazioni “commesse” (anche) dal nuovo.


Una siffatta interpretazione appare, da un lato, idonea a scongiurare finalità elusive e, dall’altro, più coerente con la ratio della disciplina, nonché con i principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata.


Ne consegue che la cessionaria donataria non può certo non risentire delle conseguenze della responsabilità della cedente (donante) per debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate già sussistenti alla data dell’atto di donazione.


Affermare l’irrilevanza delle irregolarità fiscali accertate in capo alla cedente consentirebbe, infatti, facili elusioni degli obblighi previsti dalla normativa che regola la partecipazione degli operatori alle procedure di evidenza pubblica.


Ancora una volta quindi vediamo come la giurisprudenza veda con diffidenza la cessione di azienda o la donazione di azienda ove essa sia volta ad arginare i divieti di legge.


Sul punto anche Cons. Stato, Adunanza Plenaria 4 maggio 2012, n.10;







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