L'argomento è di grande interesse perché può costituire difesa per il debitore nella eterna lotta avverso le azioni di recupero crediti avviate da Banche ed intermediari finanziari, in caso di "omessa documentazione".
Come è noto l'articolo 58 del testo unico bancario regolamenta la cessione dei rapporti giuridici ad una Banca, siano crediti, o aziende, e impone il rispetto delle istruzioni, o anche autorizzazioni di Banca d'Italia.
Tale meccanismo è utilizzato da tutte le grandi Banche per cedere linee di credito e rapporti giuridici che poi sono gestiti da società di recupero crediti appositamente costituite.
La banca acquirente quindi dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
Tuttavia come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza dei Tribunali nell'anno 2020 “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, co. 1, TUB), non essendo sufficiente – in questa sua "minima" struttura informativa – a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi”.
“E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., sent. n. 4116/2016, e, nello stesso senso, più di recente Cass. civ. sent. n. 2780/2020).
Ecco quindi che la Banca acquirente, deve fornire la prova documentale, non essendo di per sé sufficiente il generico e promiscuo modo della pubblicazione in gazzetta, dove per l'appunto dei molteplici rapporti ceduti non vi è alcuna indicazione specifica, trattandosi di operazioni avvenute in “blocco”.
Ebbene, nel caso qui specificamente in esame, va evidenziato che secondo la prospettazione maggioritaria l’avviso di cessione deve considerarsi sufficiente a fornire la prova della titolarità del credito sebbene lo stesso non contenga l’indicazione/enumerazione specifica dei rapporti oggetto di cessione.
Ma allora la pubblicazione in gazzetta è sufficiente?
Non sempre infatti, è onere onere della Banca acquirente quindi produrre nel giudizio instaurato a seguito di opposizione, l'indicazione della sofferenza per la quale si agisce, delle linee di credito cedute, così fornendo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c. (cfr. Cass., sent. n. 4116/2016, e, nello stesso senso, più di recente Cass. civ. sent. n. 2780/2020), l’evidenza della legittimazione attiva della Banca acquirente.
Ecco quindi che il meccanismo dell'art. 58 del Testo Unico Bancario per la giurisprudenza recente deve essere corroborato da una produzione documentale che dia indicazioni della posizione a sofferenza per cui la Banca agisce e della singola linea di credito/contratto ceduto, non essendo sufficiente la generica pubblicazione in gazzetta disposta dalla norma richiamata.
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