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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Cessione della Farmacia ed effetti dell'autorizzazione

Ci viene chiesto di individuare quale sia il "momento" effettivo della cessione della farmacia tra cedente e acquirente.


La domanda non è di facile soluzione in quanto alle regole ordinarie si applicano alcuni "correttivi" tipici del diritto farmaceutico e delle farmacie molto spesso ignorati

Ed infatti se in un normale contratto di compravendita l'effetto reale sarà riconducibile al momento di perfezionamento del contratto o in diverso momento se viene così stabilito, si immagini alle vendite di quote con effetti futuri... la cessione della farmacia deve fare i conti con l'effetto "sospensivo" del passaggio dell'autorizzazione amministrativa da parte della pubblica amministrazione (art. 12 L. 475/1968)



Cessione della Farmacia ed effetti dell'autorizzazione

Cessione della Farmacia ed effetti dell'autorizzazione


Va infatti ribadito quanto già affermato dalla Cassazione circa la subordinazione dell’effetto traslativo di una farmacia al riconoscimento del medico provinciale.


Il provvedimento autorizzativo da parte della Pubblica Amministrazione (prima medico provinciale ora Regione) al trasferimento dell’azienda (come richiesto dalla L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2) ha valore di condizione legale sospensiva (Cass. SS.UU. n. 6587 del 1983).


In particolare, su tale solco la Cassazione n. 6050 del 1995, ha avuto modo di precisare che in tema di Cessione della Farmacia ed effetti dell'autorizzazione:


poiché ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2, il trasferimento della farmacia è subordinato alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del medico provinciale, tenuto ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico la vendita, come più in generale, ogni atto traslativo, tra vivi o “mortis causa” di una farmacia

Cessione della Farmacia ed effetti dell'autorizzazione

non solo non consente all’acquirente prima del riconoscimento, l’esercizio della farmacia ma neppure produce il suo effetto reale del trasferimento della proprietà dell’azienda, che solo dopo il predetto atto amministrativo, avente la natura giuridica di un’autorizzazione costitutiva, si realizza con efficacia retroattiva. (conforme, Cass. n. 12747 del 2014).

A ciò aggiungasi che il mancato avveramento di tale condizione quindi il riconoscimento dell'autorizzazione al nuovo acquirente, comporta il venir meno con effetto ex tunc (da allora quindi retroattivo) dell’effetto traslativo, quindi della cessione.


In sintesi la compravendita della farmacia è soggetta alla "sospensione" temporale dovuta al passaggio dell'autorizzazione con tutto ciò che comporta in termini di problemi e questioni che dovessero sorgere tra il tempo del contratto di compravendita ed il tempo di autorizzazioine, come ad esempio i rapporti con i fornitori in caso di cessione di azienda e quindi di debiti e di rapporti con i dipendenti.


Tale aspetto viene spesso sottovalutato con grandi rischi per la parte acquirente.


Ciò comporta che in caso di mancata autorizzazione non essendosi verificato l’effetto traslativo del contratto di trasferimento di farmacia, le vicende del rapporto di lavoro svoltosi medio tempore con il cessionario, in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione (cfr. Cass. n. 5998 del 2019).


Ed ecco quindi che in tema di rapporti di lavoro soggiunge la Cassazione del 2020 n. 9090,


"Il rapporto di lavoro permane con il cedente e se ne instaura, in via di fatto, uno nuovo e diverso con il soggetto già, e non più, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continuato a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici e, in particolare, la nascita degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che utilizzi la prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale (Cass. n. 21161 del 2019)."



Avv. Aldo Lucarelli


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