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Concorso, quando i candidati sono trattati in modo parziale, quale rimedio?

Immagine del redattore: Avv Aldo LucarelliAvv Aldo Lucarelli

Salve sono un professionista, mi sono rivolto al TAR per ottenere il riconoscimento di un attestato inerente una qualifica professionale Nel mio caso il ricorso è stato rigetto e la Regione non mi ha riconosciuto l'attestato, mentre in altri casi ho saputo che il Tar ha accolto il ricorso e riconosciuto l'attestato.


E' possibile che due casi identici vengano trattati in modo differente?

Se due casi sono identici è possibile che la Regione decida diversamente? Sussiste qualche rimedio?

Gentile lettore il quesito di scuola è spinoso, appare sovente che i Tribunali decidano in modo difforme in base al regime delle prove e delle vicende che si concretizzano nel singolo procedimento, è infatti opportuno ricordare che sebbene sia una la legge, non vi è vincolo di decisione nel sistema italiano, sicché ogni giudice, secondo il proprio libero convincimento ed in una interpretazione costituzionalmente valida della legge, potrà decidere sulla base delle proprie fondate ricerche giuridiche.


Tuttavia nel suo caso, ove l'amministrazioine, in questo caso di scuola, la Regione, rilevi che due situazioni identiche o per lo meno parificabili, abbiano avuto un differente regime e quindi siano state trattate in modo difforme potrà utilizzare l'autotutela amministrativa per parificare le scelte verso il privato.


Infatti di recente, maggio 2023, il Tar Lazio ha precisato che l'autotutela amministrativa da parte dell'ente, ed in questo caso della Regione, è applicabile anche avverso atti validi, quindi avverso la decisione negativa che si sia discostata da altra positiva.





Attenzione non si tratta di patologia giuridica dell'atto che viene annullato bensì di scelta in autotutela da parte della Regione che decide di auto-attivarsi al fine di rimuovere il differente regime di scelta amministrativa operato.


Sul punto si legge l'orientamento secondo cui "Nel caso in cui il ricorrente si veda il proprio ricorso rigettato in forza di un’interpretazione a sé sfavorevole della disposizione di legge, mentre altri vedevano le identiche censure accolte, creandosi dunque un contrasto esistente unicamente tra ipotesi ermeneutiche che non legittimano la proposizione di revocazione, nondimeno, di fronte a questa peculiare «disparità di trattamento», se non è possibile rinvenire un rimedio in sede giurisdizionale, è comunque concesso all’amministrazione procedere a riesaminare la posizione del candidato, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato: a corroborare tale conclusione, va osservato come l’esercizio dei poteri di autotutela decisoria non debba avvenire necessariamente per rimuovere dall’universo giuridico un provvedimento viziato, potendo interessare anche atti legittimi (v. i casi i revoca del provvedimento amministrativo ex art. 21- quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241). (Tar Roma n. 8262/23).


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Conseguentemente, la sola presenza del giudicato amministrativo non costituisce, nel caso di specie (caratterizzato dalla presenza di opposte pronunce giurisdizionali), circostanza sufficiente per omettere l’attivazione del procedimento di autotutela."




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