L'impresa agricola oggi costituisce fonte primaria di ricchezza sia per le attività direttamente svolte dalla stessa che per quelle ad ella connesse, consequenziali e collagate. In tale ambito la produzione di energia, sia essa di fonte fotovoltaica che di origine agricola, biomasse, sta assumendo un ruolo predominante, tanto da aver attirato l'attenzione del fisco stante una nozione, quella di "prevalenza" che si presta a diverse interpretazione.
Così se si è già avuto modo di precisare che nell'ambito della produzione dell'energia da impianto fotovoltaico questa è assimilabile al regime di favore dell'impresa agricola ove vi sia identità del soggetto proprietario del fondo e si rispetti una determinata soglia, oltre la quale vige un principio di fiscalità ordinaria.
Imprenditore Agricolo, attività connesse ed Energia da biomasse
Secondo l’orientamento dell’Agenzia delle entrate, la produzione di energia da biomasse sarebbe inquadrabile, ai fini tributari, nell’ambito delle attività agricole connesse dirette alla fornitura di beni e servizi, di cui alla seconda parte del comma 3, articolo 2135, cod. civ. e il reddito prodotto deve essere assoggettato alla disciplina di cui all’articolo 56-bis, comma 3 Tuir. Il requisito della prevalenza risulterebbe soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse e ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo, risultano superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi. Laddove non sia possibile effettuare il confronto, in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come, ad esempio, nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante da prodotti propri e quella dei prodotti acquistati da terzi.
Ricordiamo infatti che l'applicazione della normativa dell'impresa agricola è di particolare favore essendo la stessa sottratta al fallimento dell'impresa, e soggetta ad un regime fiscale agevolato (art. 34 Tuir) in base alle risultanze catastali.
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Ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall'art. 2135 c.c., rilevante ai fini dell'esenzione dalla dichiarazione di fallimento, l'attività di produzione di energia mediante l'utilizzo di biomasse può essere inclusa tra le attività connesse ad attività agricola prevalente ex art 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, ove siano rispettati i limiti quantitativi dell'energia prodotta stabiliti dalla legge, dovendo comunque procedersi all'indagine sull'origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia, dovendosi così interpretare il chiaro dato letterale dell'art. 14, comma 13 quater, del d. lgs. n. 99 del 2004, che espressamente si riferisce solo alla produzione delle biomasse e non alla produzione di energia mediante biomasse. Cass. 2023 n. 2162.
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